Dogane

30

giu

2016

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

ULTERIORI CHIARIMENTI DI CONFINDUSTRIA SUL TEMA DELL'OBBLIGO DI PESATURA DEI CONTAINER - CONVENZIONE SOLAS 74

DOGANE, TRASPORTI

Per info

Fiammarelli Michela
Tel. 035 275 380
Delle Chiaie Franca
Tel. 035 275 224

Con riferimento alla circolare n. 2016/307 si trasmettono due ulteriori precisazioni di Confindustria e una nota del Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto.
I documenti forniscono ulteriori chiarimenti in merito all'obbligo di pesatura dei container destinati all'export in vigore dal 1° Luglio.

La nuova disciplina sta infatti producendo  tra le imprese industriali esportatrici e le imprese della filiera logistica oggettive difficoltà operative che hanno reso necessari contatti e incontri a livello tecnico tra le rappresentanze di Confindustria e Confetra e la sua associata Fedespedi, per cercare di definire un'interpretazione applicativa se non completamente condivisa, almeno rispettosa delle posizioni ed esigenze di ciascuno.
Sulla base delle informazioni raccolte e dei chiarimenti acquisiti, Confindustria ritiene quindi opportuno fornire al proprio Sistema Associativo ulteriori precisazioni, al fine di dare alle imprese industriali venditrici/esportatrici indicazioni utili per I'applicazione della disciplina, sulla base dei seguenti elementi:
  • l'individuazione dello Shipper, cioè il soggetto tenuto ad effettuare e dichiarare la VGM, direttamente o delegando terzi, è data dalla definizione prevista dall'articolo 2.1.12 delle Guidelines IMO (come ribadito dalla comunicazione del CGCCP sopra citata), ossia: "Shipper means a legal entity or person named on the bill of lading or sea waybill or equivalent multimodal document (e.g. "through" bill of lading) as Shipper and/or who (or whose name or on whose behalf) a contract of carriage has been concluded with a shipping company;
  • in caso di FCL - Full Container Loaded (container completo, chiuso e sigillato dal venditore/esportatore) operato in forme contrattuali diverse da quelle con resa Ex Works (Franco Fabbrica) o FCA (Free Carrier o Franco Vettore), I'adempimento della VGM compete al venditore/esportatore, che in tali forme è individuabile come Shipper e potrà adempiere direttamente o con delega a terzi;
  • in caso di FCL con resa Ex Works o FCA, il venditore/esportatore è estraneo al contratto del trasporto e non è tenuto a dichiarare la VGM né a dare alcuna indicazione allo spedizioniere circa la determinazione della stessa e I'attribuzione dei relativi costi. L'adempimento della VGM (con il Metodo 1 delle Guidelines IMO) compete esclusivamente alle parti contraenti il contratto di trasporto - cioè in polizza di carico (Bill of Lading) o in altro documento di trasporto previsto dalle suddette Guidelines IMO (sea waybill or equivalent multimodal document) - o a eventuali soggetti da esse incaricati, salvo che il venditore/esportatore figuri per sua espressa volontà come Shipper nel contratto di trasporto (polizza di carico ecc.);
  • nel caso di spedizioni a groupage/LCL (less than container load) non può esistere una VGM del singolo collo di merce; il venditore/esportatore è tenuto a indicare nei documenti di carico il peso del collo di merce conferito, fermo restando I'onere dell'adempimento della VGM del container completo in capo al consolidatore (con il Metodo 2 o con il Metodo 1 delle Guidelines IMO);
  • gli eventuali obblighi (e conseguenti oneri) derivanti dalla pesatura ai fini della VGM - chiarito il quadro nei termini sopra esposti - restano comunque nella libertà contrattuale delle parti commerciali e logistiche interessate, le quali si regoleranno nel modo che riterranno reciprocamente più opportuno e conveniente e sulla base della massima collaborazione possibile per gestire questa fase di avvio, anche nella prospettiva della successiva fase a regime.