La direttiva si applica ai giocattoli, ovvero a qualsiasi prodotto concepito o manifestatamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da parte di bambini di età inferiore ai 14 anni.
Essa stabilisce i criteri di sicurezza o "requisiti essenziali" ai quali i giocattoli devono rispondere al momento della loro fabbricazione e prima dell'immissione nel mercato.
Si presume che ogni giocattolo fabbricato conformemente alle norme armonizzate sia conforme ai requisiti essenziali.
Prima dell'immissione sul mercato
- i fabbricanti devono effettuare un'analisi dei pericoli chimici, fisico-meccanici ed elettrici, di infiammabilità, di igiene e di radioattività che il giocattolo può presentare, e effettuano una valutazione della potenziale esposizione a tali pericoli.
- i giocattoli devono essere accompagnati da "istruzioni e informazioni sulla sicurezza e avvertenze" fornite in una lingua o in lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.
- I giocattoli devono essere accompagnati da "Dichiarazione CE di Conformità", il documento, redatto dal Fabbricante, che attesta che è stata dimostrata la conformità del giocattolo alle prescrizioni di sicurezza applicabili seguendo una delle procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva.
- i giocattoli devono essere muniti della "marcatura CE" di conformità.
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli |
Direttiva 2012/7/UE della Commissione del 2 marzo 2012 Direttiva che modifica l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico |
Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n. 54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli |