E’ stata pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.85 del 9 Aprile 2021 il
Decreto 29 Marzo 2021 che riporta la Regola Tecnica di prevenzione incendi per le strutture sanitarie. Il provvedimento riguarda sia le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto (9 Maggio 2021), sia quelle di nuova realizzazione. Ove applicabile è da considerarsi in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 18 Settembre 2002.
La regola tecnica verticale si applica alle
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
- residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².
Con il DM 29 Marzo 2021 viene inoltre modificato l'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, Sezione V «Regole tecniche verticali», aggiungendo il capitolo «V.11 - Strutture sanitarie», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di cui al nuovo decreto e viene riportato il Decreto del Ministro dell'Interno 18 settembre 2002 fra le norme tecniche ancora valide.