Certificazioni e conformità

01

ott

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

RADIAZIONI IONIZZANTI: ESTENSIONE DEI TERMINI PER LA CONSEGNA DI DOCUMENTI SANITARI

AMBIENTE, CERTIFICAZIONI E CONFORMITA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA, SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214

Il Ministero del Lavoro con una news del 28 settembre scorso ha precisato che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 - che ha abrogato il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 - (cfr. circ. 2020/608) e, in particolare, ai sensi dell'articolo 140, comma 4,  la consegna dei documenti sanitari personali, unitamente ai documenti di cui all'articolo 132, comma 1, lettere d) ed e), del medesimo Decreto legislativo, da parte del medico addetto alla sorveglianza sanitaria, avviene adesso entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti.

Pertanto, il termine di consegna precedentemente fissato in sei mesi (previsti dall'articolo 90 del Decreto legislativo n. 230 del 1995, ora abrogato) è stato fissato a nove mesi, decorrenti sempre dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti.

Il Decreto legislativo n. 101/2020 è entrato in vigore il 27 agosto 2020.