Certificazioni e conformità

20

mag

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

DL RILANCIO: OBBLIGO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER I SOGGETTI FRAGILI

CERTIFICAZIONI E CONFORMITA, DIREZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

Il DL Rilancio, in vigore da oggi (19 maggio) per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali, introduce in capo ai datori di lavoro pubblici e privati un obbligo di sorveglianza sanitaria “eccezionale”, ad integrazione di quanto previsto dall’art. 41 D. Lgs. 81/2008. L’art. 83 del DL  34/2020 prevede infatti: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.”.
 
Per i casi in cui il datore di lavoro non sia tenuto ex D. Lgs. 81/2008 alla nomina di un medico competente per mancanza dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, ferma restando la possibilità di procedere a tale nomina per il periodo emergenziale, il comma 2 dell’art. 83 prevede che la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 possa essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail che vi provvedono con propri medici del lavoro, previa richiesta del datore di lavoro. Tuttavia, la tariffa dovuta per tale prestazione dovrà essere definita mediante decreto attuativo, da adottarsi entro quindici giorni dall’entrata in vigore del “DL Rilancio”. Per tali medici non si applicano gli artt. 25 (Obblighi del medico competente), 39 (Svolgimento dell'attività di medico competente), 40 (Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale) e 41 D. Lgs. 81/2008 (Sorveglianza sanitaria).
 
La norma chiarisce infine che l'inidoneità alla mansione accertata ai sensi dell’articolo in commento non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.