18
lug
2013
Per info
Cassone Piergiuseppe
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I principali punti del Regolamento includono l'obbligo:
• di indicare la data di durata di conservazione minima (Pao, period-after-opening) dei prodotti accompagnata dal simbolo di una clessidra;
• della tracciabilità dell'intera filiera produttiva e distributiva di ogni singolo prodotto attraverso il numero di lotto (come già avviene nel campo alimentare e farmaceutico);
• di identificare una persona responsabile della stessa tracciabilità dei prodotti;
• di garantire le buone pratiche di fabbricazione per le industrie che fabbricano cosmetici;
• di evidenziare all'interno della lista degli ingredienti la presenza di ingredienti in forma 'nano' riportandola sulle etichette con affianco la dicitura '[NANO]’.
Lo stesso Regolamento precisa cosa siano i nanomateriali: "ogni materiale avente una o più dimensioni di misura da 1 a 10 nanometri".Poichè sugli ingredienti 'nano' "attualmente vi sono informazioni inadeguate sui rischi associati", la Commissione dovrebbe in seguito rivedere le disposizioni di legge su tali composti che già si trovano nei pigmenti, nelle emulsioni e, soprattutto, nei prodotti solari;
• di predisporre, a disposizione delle autorità, un più approfondito 'safety report' per ogni singolo prodotto.