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27

lug

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

COVID-19. MASCHERINE CHIRURGICHE E DPI. MODIFICA PROCEDURE PER IMPORTAZIONE IN DEROGA IN CASO DI NON CONFORMITÀ ALLA DISCIPLINA COMUNITARIA. ESTENSIONE ART 16 LEGGE 27/2020 A VOLONTARI E ADDETTI SERVIZI DOMESTICI

CERTIFICAZIONI E CONFORMITA, DIREZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA

Per info

Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

La Legge 17 luglio 2020 n. 77, in vigore dal 19/07/2020 (Conversione Decreto Legge “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34), con l’articolo 66-bis modifica la disciplina transitoria (che vale, salvo proroghe, fino al termine del periodo di emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020) della validazione delle mascherine importate dall’estero, prevista dall’art. 15 del citato DL n. 18/2020, lasciando inalterata la procedura per la validazione delle mascherine prodotte in Italia.
 
Nel caso venga prorogato il periodo di emergenza a partire dal 4 Agosto sono semplificate le modalità relative alle validazioni in deroga di Mascherine Chirurgiche e DPI richieste dagli importatori, con il passaggio delle relative competenze alle Regioni. Le procedure in deroga per la fabbricazione rimangono invariate, ossia con competenza rispettivamente di ISS e INAIL
 
L’articolo 66-bis prevede allo scopo che entro il 29 Luglio vengano definiti i nuovi criteri per i procedimenti semplificati da parte di un comitato composto da ISS, Accredia e UNI (Mascherine Chirurgiche) e da INAIL, Accredia, UNI e Organismi Notificati (DPI).
 
Le regioni dovranno definire entro il 3 Agosto le modalità di presentazione delle domande di validazione delle mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale e individuare le strutture competenti per la medesima validazione, in applicazione dei criteri citati in precedenza, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di prova accreditati dall’ACCREDIA, nonché delle università e dei centri di ricerca e laboratori specializzati per l’effettuazione delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli.
 
Rimangono valide le validazioni in deroga già effettuate dall’ISS e dall’INAIL in attuazione dell’articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ulteriormente modificato dalla Legge 17 Luglio 2020 n.77 del quale si riporta il testo coordinato.
 
L’articolo 66-bis modifica di conseguenza, con validità dal 4 Agosto 2020, l’articolo 15 (allegato) del Decreto legge 17 marzo 2020 convertito in legge dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27.
 
Da ultimo si segnala che articolo 66, modificando l’articolo 16 (allegato) del medesimo provvedimento, estende ai volontari (sia in ambito sanitario sia in altri ambiti) e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, la disposizione che, in via transitoria (anche in questo caso fino alla fine del periodo di emergenza, che scadrà, salvo proroghe, il 31 luglio 2020), qualifica le mascherine chirurgiche come dispositivi di protezione individuale ai sensi del lgs n. 81/2008 per i lavoratori.