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18

mar

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

DECRETO LEGGE CURA ITALIA. NOVITÀ SALUTE E SICUREZZA

CERTIFICAZIONI E CONFORMITA, DIREZIONE, ESG, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

In seguito alla pubblicazione del c.d. Decreto Legge Cura Italia, di seguito gli aspetti di urgente interesse per quanto di specifica competenza.
  • ART. 14 - Viene prevista la disapplicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al presente sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid -19.
  • ART. 15 - Prevede la possibilità di produrre commercializzare e importare mascherine chirurgiche e DPI in deroga alle vigenti disposizioni e quindi prive del marchio CE a patto che la rispondenza ai requisiti di sicurezza e alle caratteristiche tecniche, autocertificata e accompagnata da ogni elemento utile, sia validata con esito positivo rispettivamente per le mascherine dall’ISS e per i DPI dall’INAIL.
  • ART. 16 - Per 6 mesi dal 31 gennaio 2020, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio. E’ consentito far ricorso alle mascherine chirurgiche, anche prive di marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore Sanità, come previsto dall’art. 15 D.L (mascherine sanitarie prive di marchio CE previsto per dispositivi medici, ma con caratteristiche tecniche e requisitivi di sicurezza autocertificati e con parere positivo dell’Istituto Superiore Sanità).
  • ART. 45 - Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19.