04
apr
2024
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
RADIAZIONI IONIZZANTI. PUBBLICATO IL PIANO NAZIONALE RADON. NUOVE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE SOGGETTE AL DLGS 101 E ALTRE DISPOSIZIONI. PRIMA SINTESI.
Per info
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262 r.fiandri@confindustri...
Nel Supplemento Ordinario n.10 della G.U. del 21 febbraio 2024, ai sensi dell’art. 10 del DLGS 101/2020, è stato pubblicato il DPCM 11 Gennaio 2024, “Adozione del piano nazionale d’azione per il radon 2023-2032”.
Il provvedimento risulta di lettura decisamente complessa. Rimangono ancora da chiarire, ad avviso Confindustria, diversi aspetti operativi, in particolare due temi, resi ancora più urgenti dalla pubblicazione del Piano: la tempistica entro cui l’esercente è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria e gli aspetti e la valenza relativi alle iniziative di formazione riportate nel piano.
Di seguito se ne dà una prima interpretazione, cautelativa, rimandando per un approfondimento alla Nota di Confindustria allegata e rimanendo in attesa dei chiarimenti ministeriali sollecitati da Confindustria medesima.
PREMESSA
Come premessa, per quanto riguarda l’esposizione al radon nei luoghi di lavoro, si sintetizza il campo di applicazione ai luoghi di lavoro delle disposizioni del Dlgs 101/2020 (art. 16 comma 1):
a) luoghi di lavoro sotterranei. Completamento delle misurazioni di concentrazione media annua entro il 27 Agosto 2022 oppure entro 24 mesi dall’inizio dell’attività.
b) luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all'articolo 11 (in Lombardia le Aree prioritarie sono state definite con D.g.r. 26 giugno 2023, pubblicata sulla GU n.211 del 09/09/2023). Completamento delle misurazioni di concentrazione media annua entro il 09/03/2025 o entro 24 mesi dall’inizio dell’attività se successivo.
c) specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10 (il provvedimento in oggetto); Completamento delle misurazioni di concentrazione media annua entro il 21/02/2026 o entro 24 mesi dall’inizio dell’attività se successivo.
d) stabilimenti termali. Completamento delle misurazioni di concentrazione media annua entro il 27 Agosto 2022 oppure entro 24 mesi dall’inizio dell’attività.
Ai sensi dell'Allegato II del Dlgs 101/2020 si ricorda che ai fini della misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria, devono essere impiegati dispositivi di misurazione per un intero anno solare, mediante uno o più periodi di campionamento consecutivi, utilizzando metodiche di misura riferibili a norme tecniche nazionali o internazionali.
Per l'effettuazione delle suddette misurazioni si segnala la convenzione in atto di Confindustria Bergamo.
PIANO NAZIONALE PER IL RADON
L’atteso documento, dopo averne riassunto i principali fattori di rischio, riassume la mappatura nazionale del radon e il relativo quadro legislativo nazionale e regionale. La struttura del piano si sviluppa intorno a tre assi strategici:
Asse 1 – Misurare
Asse 2 – Intervenire
Asse 3 – Coinvolgere
Ciascuno strutturato in una serie di “Azioni” a loro volta articolate in “Attività”.
Di seguito si sintetizzano i principali aspetti di interesse industriali:
- Asse 1 – Azione 1.3: Individuazione delle tipologie di luoghi di lavoro, di attività lavorative e di edifici con accesso al pubblico di maggior rischio
In relazione alla sopra riportata lettera c), l’Appendice 4.3 dell’Azione 1.3 individua 3 nuove specifiche tipologie di luoghi di lavoro
- Locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta
- Impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente)
- Centrali idroelettriche
Ai fini della corretta individuazione dei punti di misura la medesima Appendice esenta dalla misurazione i seguenti luoghi:
- Locali di servizio, spogliatoi. Bagni, vani tecnici, sottoscala, corridoi
- Locali a basso fattore di occupazione: minore di 100 ore/anno
- Asse 1 – Azione 1.6: Indicazioni riguardanti i livelli prestazionali e le modalità operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon
Viene ribadito che in Italia non è ancora operativo un sistema di riconoscimento dei servizi di dosimetria, ma che entro 1 anno verranno forniti orientamenti in merito ai livelli prestazionali e alle modalità operative e gestionali dei servizi di dosimetria radon. Nel frattempo continuano ad applicarsi i criteri minimi indicati nell’Allegato II del Dlgs 101/2020 relativi agli “organismi idoneamente attrezzati”.
- Asse 2 – Azione 2.1: Indicazioni riguardanti gli interventi di risanamento
Nell’Appendice 4.4 delle Azioni 2.1 e 2.2 vengono riportate una serie di specifiche tecniche d’intervento e di progettazione di interventi mirati in attesa dell’emanazione di Linee Guida di dettaglio per le modalità di intervento in cantiere e schemi di capitolati speciali d’appalto.
- Asse 2 – Azione 2.4: Indicazioni riguardanti la formazione e la qualifica degli esperti in interventi di risanamento radon
Nell’Appendice 4.5 dell’Azione 2.4 vengono riportate indicazioni circa i contenuti da trattare durante il corso di formazione di 60 ore, in attesa di un’eventuale revisione degli argomenti e del programma didattico nell’ambito di una futura pubblicazione in merito.
- Asse 3 – Azione 3.3: Sviluppo di un piano formativo rivolto ai lavoratori e alle figure professionali di sicurezza che operano in ambito pubblico e privato
La formazione considerata in questa “Azione” non sostituisce l’informazione e la formazione obbligatoria a cura dell’esperto di radioprotezione e del medico autorizzato prevista agli articoli 110 e 111 nel caso si rientri nel caso che l’esposizione al Radon, a seguito delle valutazioni di cui all’articolo 17 del Dlgs 101/2020, sia superiore a 6 mSv in termini di dose efficace annua o del corrispondente valore di esposizione integrata annua riportato nell'Allegato II, sez. I, punto 1 (895 kBq h m-3 considerando il fattore convenzionale di conversione 6.7·10-9 Sv Bq-1 h-1 m3 (ICRP 137)).
L’”Azione” in oggetto considera invece l’inserimento nella formazione per i rischi fisici, in coerenza con la formazione di cui all’art 37 del Dlgs 81/2008, di un modulo di formazione di 2 ore per i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del Dlgs 101/2020 (vedi articolo 16 comma 1, sopra riportato in relazione all’azione 1.3) e di un modulo di formazione di 4 ore in coerenza con gli articoli 32, 34 e 37 per RSPP, Datori di Lavoro RSPP e RLS, il tutto nell’ambito e con le modalità previste dai rispettivi vigenti accordi Stato-Regioni del 21/11/2011 e 07/07/2016.