E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 03 marzo 2023 che disciplina le modalità operative per la gestione della richiesta di rateizzazione degli importi dovuti, a titolo di corrispettivo per la sola componente energetica di elettricità e di gas naturale (quest’ultimo limitatamente a quello utilizzato per usi diversi dal termoelettrico) ed eccedenti l’importo medio contabilizzato a parità di consumi nell’anno 2021, per i consumi effettuati nel periodo compreso tra il 01 ottobre 2022 e il 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, così come previsto dall’art. 3 del D.L. 18 novembre 2022 n. 176 (cosiddetto D.L. Aiuti quater) poi convertito nella Legge 13 gennaio 2023 n. 6.
Si ricorda che l'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta per la spesa per energia e gas introdotti dallo stesso D.L. Aiuti-quater e di quelli di cui all'articolo 1 del precedente D.L. Aiuti-ter relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 (comma 7 art. 3 della Legge 13 gennaio 2023 n.6).
Le imprese interessate a richiedere il piano di rateizzazione presentano apposita istanza al proprio fornitore - anche qualora sia diverso da quello del periodo di interesse allegando alla richiesta la bolletta relativa - entro 15 giorni dall’emissione della bolletta stessa tramite posta elettronica certificata o altre modalità con caratteristiche di tracciabilità individuate dal fornitore (per le bollette già scadute al momento dell’emanazione del DM MIMIT 03 marzo 2023 il termine è 15 giorni dalla sua pubblicazione in G.U., cioè dall’11 aprile 2023).
All’istanza l’impresa richiedente deve altresì allegare una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura sul credito rateizzato accompagnata da garanzia di SACE nonché una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non sono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni dalla data di accoglimento dell’istanza.
Il fornitore, entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra, ha l’obbligo di offrire al richiedente un piano di rateizzazione recante l’ammontare delle singole rate dovute, l’entità del tasso di interesse applicato (che non può superare il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali di pari durata), la date di scadenza di ogni rata per un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili.
L’adesione al piano di rateizzazione deve essere espressa entro 10 giorni dal ricevimento della proposta previa presentazione del contratto di assicurazione del credito rateizzato corredata dalla garanzia di SACE di cui sopra e attestazione dell’avvenuto pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile.
Infine l’impresa che richiede la rateizzazione non deve aver approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione stessa in suo favore, nonché di ogni altra impresa - con sede in Italia - del medesimo gruppo. Qualora tali imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto per i 12 mesi successivi.
In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive, l’impresa richiedente il piano di rateizzazione decade dal beneficio ed è tenuta al versamento dell’intero importo residuo dovuto in un’unica soluzione entro i successivi 10 giorni, decorsi i quali in caso di mancato pagamento il fornitore procede all’escussione della garanzia assicurativa prestata da SACE.
Riferimenti: news del 18 gennaio 2023; circolari 2022/626 del 21 novembre 2022 e 2022/207 del 22 marzo 2022