Si comunica che in data 29 dicembre 2022 è entrato in vigore il Regolamento UE 2022/2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo semplificato e temporaneo per agevolare, tramite la massima riduzione delle tempistiche autorizzative, la diffusione di determinate tipologie di impianti di produzione energetica a fonti rinnovabili allo scopo di accelerare la sostituzione delle forniture di gas naturale con fonti energetiche alternative nell’attuale quadro emergenziale generato dalla guerra di invasione della Russia in Ucraina.
Le nuove regole, che si riferiscono principalmente all’installazione di pannelli solari fotovoltaici e relative infrastrutture e alle pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti, si applicano soltanto nei casi in cui la normativa interna dei singoli Paesi sia meno vantaggiosa ed hanno carattere emergenziale applicandosi solo alle richieste autorizzative presentate a partire dal 30 dicembre 2022 per 18 mesi, fermo restando la possibilità per gli Stati membri di applicare il nuovo Regolamento anche alle procedure autorizzative in corso che non hanno avuto esito definitivo prima del 30 dicembre 2022 purché non siano pregiudicati i diritti giuridici preesistenti di terzi.
Nel caso degli impianti solari fotovoltaici, la cui installazione in Italia con qualunque modalità sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici - nonché la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica degli stessi impianti - è equiparata ad attività di manutenzione ordinaria degli edifici e non è subordinata all’acquisizione di permessi o atti amministrativi di assenso comunque denominati con la sola esclusione degli immobili sottoposti a vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, la procedura autorizzativa ove prevista non può superare i 3 mesi dalla richiesta (6 mesi in caso di incremento della potenza originariamente installata a meno che l’incremento non rientri nell’ordine del 15% perché in tal caso si confermano i 3 mesi) ed in caso di impianti di potenza pari o inferiore a 50 kW un mese.
Si ricorda, inoltre, che in Italia per gli impianti solari fotovoltaici con moduli a terra di potenza inferiore a 1 MW nonché per le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica degli stessi impianti collocati su aree classificate come idonee della relativa legislazione regionale vigente è sufficiente la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata.
La procedura abilitativa semplificata si applica, oltre che nei casi di modifica non sostanziale che determinano un incremento della potenza installata senza incremento alcuno dell’area originariamente occupata dall’impianto, anche alla costruzione ed esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 20 MW ed alle relative opere di connessione alla rete elettrica di alte e media tensione se localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale (in tali contesti in deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentita l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici che coprano fino al 60% della superficie dell’area disponibile) nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriori sfruttamento per le quali l’autorità competente abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale nonché agli impianti di potenza fino a 10 MW realizzati nelle aree classificate come idonee della relativa legislazione regionale vigente ed agli impianti agrovoltaici che distino non oltre 3 km. da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale.
La procedura di autorizzazione per l’installazione delle pompe di calore di potenza inferiore a 50 kW, invece, non può superare il mese dalla richiesta, 3 mesi nel caso delle pompe di calore geotermiche.
News e Circolari precedenti: circolare 2022/289 del 02 maggio 2022; news del 07 marzo 2022; circolari 2021/741 del 06 dicembre 2021 e 2020/505 del 17 luglio 2020