Si informa che l’art. 11 comma 8 del D.L. 19 dicembre 2022 n. 198 (cosiddetto Decreto Legge Milleproroghe 2022) ha introdotto una più circoscritta interpretazione dei contenuti dell’art. 3 del D.L. 09 agosto 2022 n.115, che a sua volta stabiliva la sospensione fino a tutto il 30 aprile 2023 dell’efficacia delle clausole contrattuali tipicamente previste nei contratti di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale che riconoscono al fornitore di poter modificare unilateralmente le condizioni relative alla definizione del prezzo di vendita anche nel caso in cui fosse previsto il diritto di recesso alla controparte.
Il provvedimento si è reso indispensabile ed urgente a seguito dell’interpretazione letteralmente “restrittiva” adottata dall’Autorità Antitrust nazionale, che su istanza di diverse associazioni di consumatori ha bloccato tutta una serie di proposte di revisione delle condizioni economiche di fornitura inviate ai loro clienti da numerosi fornitori di energia elettrica e gas naturale in corrispondenza delle scadenze annuali dei contratti di libero mercato alla fine della durata contrattualmente prevista, causando l’apertura di numerosissimi contenziosi presso i tribunali amministrativi il cui orientamento sembra essere in contrasto con l’interpretazione della stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Pertanto, nel prolungare al 30 giugno 2023 la sospensione dell’efficacia delle clausole contrattuali di revisione del prezzo di fornitura, l’art. 11 comma 8 del Decreto Legge Milleproroghe 2022 precisa che tale previsione normativa non riguarda comunque in ogni caso la revisione delle clausole contrattuali relative alla definizione del prezzo di vendita da parte dei venditori alla naturale scadenza dei contratti di fornitura in essere, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.
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