A seguito dell’adozione ed entrata in vigore del DPCM 17 maggio, il Ministero dell’Interno con circolare del 20 maggio ha fornito alcuni chiarimenti con l’intento di ricalibrare ed omogeneizzare i controlli, in previsione dell’intensificarsi del traffico stradale.
In particolare la Circolare ricorda che il trasporto di cose soggiace al Protocollo condiviso di regolamentazione per il settore del trasporto e della logistica (allegato 14 DPCM 17 maggio 2020.), che prevede precisi obblighi per i vettori, per le imprese che svolgono attività di carico e scarico, ma anche per i conducenti dei veicoli. Al fine di fornire un utile riferimento nella ricostruzione delle prescrizioni rispettivamente riconducibili in capo ai datori di lavoro e/o ai conducenti del veicolo, la circolare individua una serie di “casi” con specifica numerazione.
La Circolare dedica altresì un’apposita sezione al trasporto pubblico, anch’esso disciplinato dal Protocollo condiviso del trasporto e logistica, nonché dalle Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 (allegato 15 DPCM 17 maggio 2020). Anche per questo settore, vengono forniti chiarimenti in merito alle prescrizioni riferibili direttamente al datore di lavoro piuttosto che ai conducenti e personale viaggiante o agli utenti/passeggeri, distinguendo da queste le mere raccomandazioni.
Infine, il Ministero dell’Interno richiama le sanzioni applicabili, con riguardo a ciascuna delle prescrizioni enumerate e dei soggetti alle quali sono riferibili. Si tratta, salvo che il fatto costituisca reato, delle sanzioni previste dal DL 19/2020 art. 4 comma 1 e, nel caso di esercizio di attività d’impresa, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’attività da 5 a 30 gg (con possibilità da parte dell’organo accertatore di procedere alla sospensione in via cautelare sino a 5 gg, per impedire la prosecuzione o reiterazione della violazione).
Per le violazioni riguardanti la mancata predisposizione da parte del datore di lavoro di idonei strumenti a tutela del lavoratore, la circolare del Ministero dell’Interno ribadisce l’interpretazione già sostenuta con comunicazione del 2 maggio scorso (avente riguardo al DPCM 26 aprile), secondo la quale occorrerà in tali casi verificare la riconducibilità delle stesse alle ipotesi contravvenzionali di cui al D. Lgs. 81/2008.
Laddove invece i precetti si rivolgessero direttamente agli utenti o conducenti dei mezzi di trasporto, le sanzioni saranno riscontrate in capo agli stessi, eventualmente in concorso con gli esercenti l’impresa per gli illeciti commessi dai dipendenti in seguito all’accertamento dell’omissione di un dovere di vigilanza.
Infine, vista la peculiare natura dell’attività di trasporto, è necessario verificare eventuali provvedimenti locali adottati ai sensi degli artt. 2 e 3 del DL 19/2020 per situazioni epidemiologiche particolarmente aggravate, per i quali valgono le sanzioni amministrative (art. 4 DL 19/2020) sopra brevemente richiamate, il cui accertamento spetterà tuttavia ad autorità amministrative diversamente identificate.
Per una completa ricostruzione delle prescrizioni e relative ipotesi sanzionatorie, si rinvia alla lettura integrale della Circolare ministeriale e alla nota di commento diffusa da ANITA (Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici).