16
nov
2015
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
OBBLIGO PNEUMATICI DA NEVE O CATENE A BORDO.
Per info
Cassone Piergiuseppe
Tel. 035 275 220 p.cassone@confindustri...
La direttiva in oggetto prevede che fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da precipitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata nel periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari di strade possono, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e), del decreto legislativo n. 285/1992, prescrive che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marci su neve e ghiaccio.
Ai fini della necessaria uniformità si dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile di ogni anno.
Se ne dovessero ricorrere le condizioni i comuni possono adottare gli stessi provvedimenti anche all’interno dei centri abitati ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 285/1992.
Resta impregiudicata la possibilità per gli enti proprietari di strade di adottare provvedimenti della stessa natura, con una tempistica diversa per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte.
Le situazioni di emergenza correlate al verificarsi di precipitazioni nevose particolarmente intense possono richiedere l’adozione di provvedimenti di limitazione e/o totale interdizione della circolazione sulle strade.
Si allega Ordinanza n. 237/2015 della Provincia di Bergamo