Trasporti

01

ott

2013

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

DAL 1°OTTOBRE 2013 L’ALIQUOTA IVA ORDINARIA PASSA DAL 21 AL 22%

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Paolati Simona
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Oggi, martedì 1°ottobre 2013 scatta l’aumento dell’aliquota IVA dal 21 al 22%.

È infatti saltato l'esame da parte del Consiglio dei ministri della bozza del Decreto[1] che avrebbe sterilizzato tale aumento fino al 31 dicembre 2013, al fine di venire incontro alle richieste delle associazioni dei consumatori, di quelle di categoria (imprese, commercianti ed artigiani, ecc.) e, a livello politico, di tutte le forze di maggioranza.

Ricordiamo che l'art. 1, comma 480 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) con una modifica apportata al Decreto c.d. “Manovra Correttiva” (art. 40, comma 1-ter del D.L. n. 98/2011 come modificato dall’art. 21 del D.L. n. 95/2012) aveva disposto, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'incremento dell'attuale aliquota IVA ordinaria del 21% di un punto percentuale. Pertanto da tale data l’aliquota IVA sarebbe dovuta passare dal 21% al 22%.

Tuttavia, a pochi giorni da tale scadenza, il Governo, in sede di conversione del Decreto c.d. “Lavoro”, aveva prorogato dal 1° luglio al 1° ottobre 2013 il termine di applicazione dell’aliquota IVA ordinaria nella nuova misura del 22%[2].

Ora, nonostante si ventilasse, con quasi certezza, l’emanazione di un provvedimento che disponesse un’ulteriore proroga dell’aumento di un punto percentuale dell'aliquota IVA ordinaria, poiché di fatto è venuto a mancare l’accordo politico delle forze di maggioranza, dal 1° ottobre 2013, l’aliquota IVA passa dal 21% al 22%. Nessuna modifica è prevista invece per le aliquote IVA ridotte del 4% e del 10% che rimangono pertanto invariate[3].

L’aumento dell’aliquota IVA al 22% comporta come conseguenza anche l’aggiornamento della percentuale di scorporo dell’IVA dei corrispettivi che deve essere utilizzata dai commercianti al minuto e soggetti assimilati in sede di liquidazione periodica. Come noto, infatti, poiché i corrispettivi delle operazioni effettuate da tali soggetti sono comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto, in sede di liquidazione periodica è necessario procedere al relativo scorporo.

In particolare per l'individuazione dell'esatto imponibile delle operazioni soggette all'aliquota del 22%, occorrerà dividere il corrispettivo comprensivo dell'imposta per 122, moltiplicare il quoziente per 100 e arrotondare il prodotto così ottenuto, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro[4].

La nuova aliquota IVA del 22% si applica alle operazioni IVA effettuate a partire dal 1° ottobre 2013. Per le operazioni effettuate in data antecedente rimane invece applicabile la vecchia aliquota del 21%.

Pertanto l’individuazione del momento in cui si considera effettuata una operazione ai fini IVA è essenziale per individuare se sia applicabile l’aliquota IVA del 21% o 22%.

Le disposizioni IVA[5] che disciplinano il momento di effettuazione dell’operazione dettano particolari criteri che si differenziano a seconda della tipologia di operazione.

In via generale, salvo alcune eccezioni, le cessioni di beni immobili si considerano effettuate alla stipula dell’atto, le cessioni di beni mobili al momento della consegna o spedizione, le prestazioni di servizi al momento del pagamento del corrispettivo.

Inoltre occorre anche considerare che, se anteriormente al momento naturale di effettuazione della operazione, viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo o viene emessa fattura anticipata, l’operazione si considera comunque effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data del pagamento o a quella della fattura.

Conseguentemente, se prima del 1°ottobre 2013 è intervenuto il pagamento del corrispettivo o è stata emessa fattura, rimane valida l’applicazione dell’aliquota IVA del 21%, limitatamente all’importo pagato o fatturato.

 

Riportiamo in allegato una sintesi del momento di effettuazione dell’operazione in base alle seguenti fattispecie contrattuali.



[1] Nella bozza del decreto era infatti previsto lo slittamento di tre mesi (dal 1°ottobre 2013 al 1°gennaio 2014) dell'aumento dell’ aliquota IVA dal 21% al 22%. Le coperture per il mancato rialzo dell'IVA a ottobre (circa 1 miliardo di euro) dovevano arrivare dall'aumento dell'acconto dell'Ires (al 103%) e dell'Irap per il 2013, nonché dall'incremento delle accise sui carburanti di 2 centesimi al litro fino al 31 dicembre 2013 e di 2,5 centesimi al litro dal 1° gennaio 2014 fino al 15 febbraio 2015.

[2] Legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del D.L n. 76/2013. Inoltre con il medesimo provvedimento è stata anche confermata l’abrogazione della disposizione contenuta nella legge di stabilità ai sensi della quale l’aumento dell’aliquota IVA era legato alla mancata attuazione, entro il 30 giugno 2013, di specifici Provvedimenti finalizzati “al riordino della spesa in materia sociale, nonché la eliminazione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013”.

[3] Le aliquote ridotte del 4% e del 10% riguardano beni e servizi di particolare utilità sociale (es: prodotti alimentari di maggior consumo, medicinali, case di abitazione non di lusso, prestazioni alberghiere, erogazione di acqua ed energia elettrica per uso domestico, ecc.) individuati rispettivamente dalla Tabella A, parte II e III, allegata al D.P.R. n. 633/72.

[4] Lo scorporo deve essere effettuato mediante l’utilizzo del solo metodo “matematico” a partire dalla prima liquidazione periodica successiva al 30 settembre 2013, vale a dire:

• per i soggetti mensili, dalla liquidazione relativa al mese di ottobre da effettuare entro il  16 novembre 2013;

• per i soggetti trimestrali, dalla liquidazione relativa al terzo trimestre da effettuare in sede di conguaglio, entro il 16 marzo 2014, oppure entro il 16 febbraio 2014 (per i trimestrali c.d “speciali”).

[5] Art. 6 del D.P.R. n. 633/72 per le operazioni interne, extraterritoriali e per le esportazioni, art. 39 del D.L. n. 331/93 per le cessioni/acquisti intracomunitari di beni e art. 201 del Codice doganale comunitario per le importazioni di beni.