Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare del 1° luglio 2013 ha emanato le “Prime istruzioni operative e linee guida” per rendere uniforme l’applicazione del DPR 12 febbraio 2013 n. 31, con il quale sono state apportate modifiche al Regolamento d’esecuzione del Codice della Strada, su alcuni aspetti relativi ai trasporti eccezionali di cui all’art. 10 del Cds.
La nuova disciplina si applica per tutte le autorizzazioni rilasciate a partire dal 3 giugno 2013 (60 giorni dalla pubblicazione del decreto) dagli enti proprietari delle strade; viene riconosciuto un periodo transitorio durante il quale tutte le autorizzazioni precedentemente rilasciate si intendono valide fino alla naturale scadenza ovvero fino alla prima richiesta di modifica, integrazione, proroga o rinnovo.
La novità di maggiore impatto è senz’altro quella relativa al chiarimento sul rilascio di autorizzazioni periodiche per veicoli eccezionali per massa che, in conseguenza di errate interpretazioni da parte di alcuni Enti proprietari di strade, erano state rilasciate nel corso degli scorsi anni e che oggi non sono più ottenibili da parte delle imprese (potranno d’ora in avanti essere ottenute soltanto autorizzazioni singole o multiple in luogo delle predette periodiche).
La semplificazione della tipologia autorizzativa ha consentito anche di ampliare le fattispecie nelle quali è ammesso il rilascio di autorizzazione periodica, con il risultato di ridurre il ricorso alle autorizzazioni multiple e singole ai soli casi residuali di pezzi di dimensioni e masse particolarmente impegnative.
Le autorizzazioni per trasporti eccezionali prevedono anche la tratta “a vuoto”, con una notevole semplificazione per le imprese, rispetto al passato.
Il rilascio di autorizzazione di tipo singola/multipla necessita d’ora in avanti di una dichiarazione redatta secondo un modello armonizzato (alleg.), redatta a cura del committente del trasporto, sulla massa del carico indivisibile trasportato, ai fini di eventuali responsabilità ai sensi del D. Lgs. 286/2005.
Per i vettori stranieri, è stato chiesto di precisare che oltre all’autorizzazione per trasporto eccezionale deve essere posseduto l’idoneo titolo abilitativo ai trasporti internazionali, al fine di un controllo preventivo da parte degli enti gestori.
Ulteriori chiarimenti riguardano infine l’indennizzo d’usura per veicoli e trasporti eccezionali per massa, che in passato hanno dato origine ad interpretazioni difformi anche da parte degli enti.