Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. n. 14906 del 10 giugno 2013 (alleg.), interviene in materia di circolazione dei carrelli di cui all’art. 58, comma 2, lett. c), C.d.S., chiarendo che, in applicazione delle regole generali del Codice della Strada, i carrelli elevatori possono circolare su strada solamente se sono immatricolati. Tale considerazione deriva dall’applicazione dell’art. 14, comma 2, C.d.S., il quale dispone che le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione.
Pertanto, non è possibile chiedere le autorizzazioni di validità annuale per circolazione su strada dei carrelli elevatori, come un tempo previsto dal decreto 28 dicembre 1989, attuativo di una legge del 1982 che ammetteva la circolazione saltuaria su strade aperte al traffico anche per le macchine operatrici non immatricolate.