Con decreto del 17 aprile scorso (alleg.) è stata ridefinita la disciplina riguardante il rilascio della CQC, al fine di coordinare tale normativa con le nuove disposizioni intervenute in materia (modifiche del d. lgs. 286/05, del CDS e del Regolamento attuativo per gli articoli relativi alla patente di guida). Il provvedimento abroga il decreto del 22 ottobre 2010 di pari contenuto.
Nel trasporto di cose, è obbligatorio il possesso della carta di qualificazione professionale dal 10 settembre 2009; essa può essere conseguita a seguito di formazione iniziale con esame, oppure in esenzione d’esame – per documentazione – ma soltanto fino al 9 settembre 2014 (per patenti rilasciate non oltre il 9.9.2009).
Il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo di validità della stessa è comprovato mediante apposizione del codice unionale armonizzato “95”.
Il rinnovo di validità della qualificazione CQC è comprovato dall’Ufficio del Dipartimento trasporti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto che ha erogato il corso di formazione periodica e che ne rilascia il relativo attestato di frequenza.
L’elenco dei partecipanti al corso dovrà essere trasmesso entro 2 giorni lavorativi dal termine del corso stesso all’Ufficio competente il quale entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione dell’elenco procede all’emissione di:
- un duplicato di patente di guida, per i titolari di patente italiana, in cui viene riportato il codice “95” in corrispondenza di ogni categoria di patente cui si riferisce la formazione, seguito dalla nuova data di scadenza della formazione periodica;
- un duplicato della CQC formato card, per i titolari di patente estera, in cui viene riportato il codice “95” nella colonna 10 ed in corrispondenza di ogni categoria di patente cui si riferisce la formazione, seguito dalla nuova data di scadenza della formazione periodica.
Su richiesta dell’interessato, fermo restando quanto sopra detto, è possibile ottenere il duplicato dei documenti comprovanti la qualificazione nei casi di deterioramento, distruzione, smarrimento o furto degli stessi; nel caso in cui il numero di patente dovesse essere modificato, dovrà necessariamente procedersi all’emissione di un duplicato della CQC in formato card.