04
mar
2013
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
MEZZI DI TRASPORTO. ABOLIZIONE DEL TACITO RINNOVO. COPERTURA ASSICURATIVA ESTESA A 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA.
Per info
Cassone Piergiuseppe
Tel. 035 275 220 p.cassone@confindustri...
Il D.L. n. 179/2012 ha introdotto nel corpo del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005) l’art. 170-bis, precisato con Circolare Ministeriale del 14 febbraio 2013 (alleg.), dispone che il contratto di assicurazione obbligatoria R.C.A. ha durata annuale, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.
La stessa norma prevede altresì che le compagnie di assicurazione debbano:
- avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
- mantenere operante, non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza. Di conseguenza, non è sanzionabile il veicolo che circoli con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti entro il quindicesimo girono successivo alla data di scadenza del contratto di assicurazione.
Alleg.