Trasporti

04

mar

2013

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

MEZZI DI TRASPORTO. ABOLIZIONE DEL TACITO RINNOVO. COPERTURA ASSICURATIVA ESTESA A 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA.

TRASPORTI

Per info

Cassone Piergiuseppe
Tel. 035 275 220

Il D.L. n. 179/2012 ha introdotto nel corpo del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. n. 209/2005) l’art. 170-bis, precisato con Circolare Ministeriale del 14 febbraio 2013 (alleg.), dispone che il contratto di assicurazione obbligatoria R.C.A. ha durata annuale, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato.

La stessa norma prevede altresì che le compagnie di assicurazione debbano:
-    avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30 giorni;
-    mantenere operante, non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto della nuova polizza. Di conseguenza, non è sanzionabile il veicolo che circoli con il certificato e il contrassegno assicurativo scaduti entro il quindicesimo girono successivo alla data di scadenza del contratto di assicurazione.

 

Alleg.