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06

apr

2021

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COVID19. ULTIMI PROVVEDIMENTI

DIREZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO

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Con il DL del 1° aprile scorso n. 44, il Governo ha prorogato sino al 30 aprile il DPCM 2 marzo 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal DL stesso. In particolare, per quanto di interesse, si segnala che dal 7 aprile al 30 aprile ai territori che si collocano in zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione.

All’art. 3 del DL in commento viene introdotto il c.d. “Scudo penale” per la somministrazione dei vaccini: “Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (ndr Omicidio colposo e Lesioni personali colpose) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso  del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e  alle circolari pubblicate  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della salute relative alle attività' di vaccinazione.”
 
L’art. 4 prevede altresì l’obbligo vaccinale per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1 comma 457 L. 178/2021 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Per tali categorie che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Per tali soggetti sono previste regole stringenti e tempistiche ridottissime per le prenotazioni dei vaccini, nonché importanti conseguenze in caso di mancata ottemperanza, per le quali si rinvia all’attenta lettura dell’art. 4 in commento.
 
Per un primo approfondimento critico di Confindustria sulle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 di cui sopra, si veda in allegato.
 
Con Ordinanza 2 aprile 2021 adottata dal Ministero della salute e in vigore dal 7 aprile e fino al 30 aprile, vengono prorogate le misure già previste con ordinanza dello scorso 30 marzo 2021, regolante l’ingresso in Italia dagli Stati e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 del DPCM 2 marzo e del 13 febbraio per i viaggiatori provenienti dal Brasile (vd. news).
 
Agli spostamenti da e per l’Austria, il Regno Unito di Gran Bretagna, l’Irlanda del nord e Israele si applica la disciplina per i Paesi all’elenco C dell’allegato 20 DPCM 2 marzo 2021, come integrata dall’ordinanza del 30 marzo scorso; per il Tirolo, tuttavia, il periodo di isolamento fiduciario al rientro è pari a 14 giorni (anziché 5).