Territorio

03

mar

2021

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DPCM 2 MARZO 2021

DIREZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO

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Il Presidente Draghi ha firmato ieri sera il nuovo DPCM in vigore dal prossimo 6 marzo sino al 6 aprile (unica eccezione è l’art. 7 riguardante la c.d. Zona bianca che entra in vigore oggi).
 
Le misure adottate si rivelano in linea con le precedenti alle quali viene data sostanziale continuità. Nel rinviare ai comunicati della Presidenza del Consiglio per le novità di interesse dell’intera popolazione, di seguito si offre una puntualizzazione di alcuni aspetti di rilievo per le imprese.
  1. Viene confermato il contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus  COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali (allegato 12)nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14;
  2. Permane il divieto di spostamento tra regioni salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
  3. L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, insieme al distanziamento interpersonale e all’igiene costante e accurata delle mani, rimangono le misure fondamentali di contenimento del contagio;
  4. Permane la forte raccomandazione all’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, anche in attuazione ai Protocolli sopra richiamati;
Già a partire dalla zona gialla, con la sola esclusione dunque della zona bianca, sono applicate le seguenti misure:
  1. sono sospesi i convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni e permane la forte raccomandazione a svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
  2. sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, le sagre le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
  3. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Tuttavia, la materia è oggetto di specifica disciplina contenuta nell’art. 25 DPCM in commento. Evidenziamo che, secondo quanto quivi si legge al comma 7: “Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”;
  4. Per i trasporti è previsto che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e trasporto ferroviario regionale (con esclusione del trasporto scolastico dedicato), sia consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% e che detto coefficiente sostituisca quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
In zona arancio inoltre, si ricorda, che è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
 
In zona rossa, in aggiunta a quanto sopra, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza e gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti. Inoltre, ai sensi dell’art. 48 DPCM in commento: “I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”.
 
Spostamenti da e per l’estero
 
Viene confermato il precedente regime restrittivo previsto per i Paesi in elenco E (art. 49 comma 1: “Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’articolo 50, comma 1: ……………..); tuttavia
  • Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 (limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e 13 febbraio 2021 (limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile e dall’Austria), che si trovano nelle situazioni previste all’articolo 51, comma 7, lettere f), m) e n) (“f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore; n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni”) è comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 51, l’ingresso nel territorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50; b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
  • Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti, l’ingresso nel territorio nazionale è consentito altresì per raggiungere il domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.
Le ordinanze 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, sopra richiamate, sono prorogate sino al 6 aprile 2021.
 
Fermo restando quanto sopra, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 è tenuto a compilare il modulo di autodichiarazione, con le modalità già note e ora riportate nell’art. 50 DPCM 2 marzo ; così come permane in aggiunta, per i paesi in elenco C, D ed E l’obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
Infine, come per il precedente DPCM:
  • le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi (art. 51): a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 2 dell’art. 51; b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c);
  • nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applica l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo (art. 51 comma 6). In caso di mancata presentazione dell'attestazione di cui al presente comma, si applicano i commi da 1 a 5 dell’art. 51 (isolamento fiduciario);
  • a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 50, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell’art. 51 non si applicano nei casi tassativamente indicati dal comma 7.
Voli Covid-tested
 
Il DPCM 2 marzo 2021 in commento, vista la  sperimentazione dei voli Covid tested e ferma l’applicazione fino al 6 aprile 2021  della disciplina di cui all’ordinanza del  Ministro della  salute 23 novembre 2020, prevede la possibilità con una o più ordinanze del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di individuare ulteriori tratte per le quali l'imbarco ai passeggeri è consentito a seguito di obbligatorio  test  antigenico rapido eseguito prima dell'imbarco  o  a  seguito di presentazione di certificazione attestante il risultato negativo di un test  molecolare (RT  PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di  tampone  non  oltre le  48  ore precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50 del DPCM stesso.
 
Al fine di agevolare la lettura del presente provvedimento si allegano:
  • Ordinanza 13 febbraio 2021
  • Ordinanza 9 gennaio 2021
  • Ordinanza 23 novembre 2020
  • DPCM 2 marzo 2021 (l’atto completo è altresì disponibile sul sito del Governo)