Territorio

16

feb

2021

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

COVID19. NUOVE RESTRIZIONI AGLI SPOSTAMENTI

DIREZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO, TRASPORTI

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Con distinti provvedimenti adottati nel week end, il Ministero della Salute ha sostanzialmente confermato il regime restrittivo già in essere per gli spostamenti nazionali e introdotto alcune ulteriori misure emergenziali con riguardo agli ingressi dal Brasile e Austria.
 
In particolare:
  • il DL 12 febbraio 2021 proroga al 25 febbraio prossimo il divieto di spostamento tra regioni, salvo per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità o per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • L’Ordinanza 13 febbraio 2021:
    1) Brasile: vieta l’ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 gg antecedenti abbiano soggiornato o transitato in Brasile. Tale divieto non si applica a coloro che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio ovvero che rientrino nei casi di cui all’art. 8 comma 7 lettera n) DPCM 14 gennaio 2021 o siano autorizzati dal ministero della Salute per inderogabili motivi di necessità all’ingresso in Italia. In tal caso, fatti salvi gli obblighi di dichiarazione ex art. 7 DPCM, l’ingresso in Italia è consentito secondo la seguente disciplina:

    a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ai controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test, molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
    b) obbligo di sottoporsi ad un test, molecolare o antigenico, per mezzo di tampone all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso presso l’ATS di riferimento. In caso di ingresso mediante volo dal Brasile, il tampone deve essere effettuato all’arrivo in aeroporto;
    c) a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per 14 gg ex art. 8 commi da 1 a 5 DPCM 14 gennaio 2021;
    d) obbligo di un ulteriore test, molecolare o antigenico, al termine dei 14 gg di quarantena.

    Il divieto di ingresso e transito, non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test, antigenico o molecolare, mediante tampone, all’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso presso l’ATS di riferimento. Rimane fermo l’obbligo di dichiarazione ex art. 7 DPCM 14 gennaio 2021 nonché il divieto di ingresso, in ogni caso, laddove insorgano sintomi Covid19.

    Tali misure si applicano a partire dal 13 febbraio.

    2)
    Austria: l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato per un tempo superiore a dodici ore in Austria sono consentiti secondo la seguente disciplina

    a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
    b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l’ATS di riferimento;
    c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni secondo le previsioni dell’art. 8, commi da 1 a 5, del DPCM 14 gennaio 2021;
    d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena.

    A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 7 DPCM 14 gennaio 2021, le disposizioni sopra elencate non si applicano nei casi di cui all'art. 8 comma 7, lettere a), b), c), d), g), i), l), o) e q) del DPCM fermo restando l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nei sette giorni antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

    Tali misure si applicano dal 14 febbraio fino al 5 marzo 2021.

    3) Voli covid tested. Viene prorogata sino al 5 marzo l’ordinanza 23 novembre 2020 inerente i voli covid tested.
  • Ordinanza 12 febbraio 2021. Infine, sono state aggiornate le classificazioni di alcune Regioni. Per una verifica al riguardo, si veda il sito del Ministero della Salute

Per comodità di lettura, delle disposizioni sopra brevemente riassunte, di seguito si riporta l’art. 8 comma 7 DPCM 14 gennaio 2021:
“7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all'art. 7, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
q) agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive di cui all'art. 1, comma 10, lettera e) che, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, si sono sottoposti ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.”.