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2020

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DPCM 3 DICEMBRE 2020. RESTRIZIONI AGLI SPOSTAMENTI

DIREZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO

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Con il nuovo DPCM, in vigore da oggi e sino al 15 gennaio, vengono introdotte importanti novità con riguardo agli spostamenti, in previsione delle prossime festività natalizie.
 
Fermo restando il principiale impianto delle misure precauzionali già introdotte dal precedente DPCM (3 novembre 2020) ed in particolare, per quanto di interesse:
  • utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie quale misura aggiuntiva alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
  • per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) obbligo rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
  • i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza, salvo quanto previsto dalla lettera s) comma 10 art. 1 DPCM in commento;
  • è fortemente raccomandato all’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13;
  • la classificazione delle aree del territorio nazionale in giallo, arancioni e rosse con le rispettive restrizioni;
  • la continuità delle attività produttive industriali e commerciali nel rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12 nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14;
vengono introdotte importanti restrizioni agli spostamenti.
 
In particolare:
 
Ulteriori limitazioni per gli spostamenti sul territorio nazionale
 
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1°gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.
 
Spostamenti verso e dall’estero
 
Art. 6
Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20, nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o più dei motivi indicati dall’art. 6 comma 1 DPCM 3 dicembre (vd. nota), comprovati mediante la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1.
 
Art. 7
Fermi  restando  i divieti  di cui al citato articolo 6,  chiunque  fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, ed E dell'allegato20 è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, con i contenuti previsti dall’art. 7 comma 1 DPCM. Nei casi espressamente previsti dal DPCM in commento e negli altri casi in cui ciò sia prescritto
dall'autorità sanitaria nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal medesimo, è fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.
 
Art. 8
Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi: a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di mero transito aeroportuale; b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, è consentito proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.
Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione.
Obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Non è dunque più possibile effettuare tale test all’ingresso in Italia: in caso di mancata presentazione dell’attestazione del tampone negativo, si applicano i commi da 1 a 5 dell’art. 8, ovvero, in particolare, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 14 gg presso abitazione o dimora indicata e uso del mezzo privato per raggiungere tale luogo. In deroga alla possibilità di esibire l’attestazione, in ogni caso è previsto l’isolamento fiduciario e l’applicazione dei commi da 1 a 5 dell’art. 8 DPCM 3 dicembre alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso in Italia dai Paesi e territori di cui all’elenco C dell’allegato 20 per motivi diversi da quelli indicati all’articolo 6, comma 1 e, anche in deroga a tale ultima previsione, alle persone che, sempre per motivi diversi da quelli indicati all’articolo 6, comma 1, abbiano soggiornato o transitato nei Paesi e territori di cui all’elenco C in uno o più giorni compresi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.
 
Sono previste alcune eccezioni all’art. 8 comma 8, tra cui si segnala la novità degli ingressi mediante voli “Covid-tested”, conformemente all’ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.
 
In merito alla classificazione dei Paesi si evidenzia che a decorrere dal 10 dicembre ricadono in elenco C anche Paesi già classificati in elenco B, fatta salva la permanenza in tale ultima lettera dei Paesi a basso rischio, individuati con Ordinanza (vd. Allegato 20).
 
Disposizioni finali
 
Le disposizioni del DPCM 3 dicembre si applicano dalla data del 4 dicembre 2020,in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono efficaci fino al 15 gennaio 2021, salvo per le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, lettera a) (ovvero: obbligo per i Paesi in elenco C di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo ed in mancanza obbligo dell’isolamento fiduciario con sorveglianza attiva), si applicano a decorrere dal 10 dicembre 2020.
Fino al 9 dicembre 2020 continua ad applicarsi l’articolo 8, comma 6, del decreto del DPCM 3 novembre 2020 (Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro: a)  obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b)  obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora).
 
Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 19, 20, 24 e 27 novembre 2020 continuano ad applicarsi fino alla data di adozione di una nuova ordinanza del predetto Ministro, e comunque non oltre il 6 dicembre 2020.
 
Nota
Art. 6 comma 1 DPCM 3 dicembre 2020
a) esigenze lavorative;
b) assoluta urgenza;
c) esigenze di salute;
d) esigenze di studio;
e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE;
l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.