Con D. L. 25 marzo 2020, n. 19 in vigore dal 26 marzo, il Governo ha introdotto una razionalizzazione delle misure urgenti, adottabili per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 da parte del Consiglio dei Ministri, delle Regioni e dei Comuni.
Vengono altresì inasprite e definite le sanzioni applicabili in caso di violazioni a tali misure, sulle quali ci soffermiamo quivi in seguito, rinviando per l’approfondimento alla lettura dell’intero provvedimento.
Conseguentemente, si è reso necessario l’aggiornamento del c.d. “modello per l’autodichiarazione”, che si allega.
SANZIONI APPLICABILI
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1 (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri), ovvero dell'articolo 3 (provvedimenti delle Regioni o dei Sindaci, per quanto di competenza), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3 D.L. in commento.
Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate finoa un terzo.
Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere:
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione);
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati…;
p) sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università, …..di corsi professionali, master, …., nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame;
u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio…;
v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati;
si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
Le violazioni sono accertate ai sensi della L. 689/1981. Si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 D. Lgs. 285/1992, in materia di pagamento in misura ridotta (Art. 202 Pagamento in misura ridotta. 1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione…...2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. 2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
COMPETENZA AD IRROGARE LE SANZIONI
Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1 (ovvero previste da DPCM) sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 (ovvero previste da provvedimenti delle Regioni o dei Sindaci) sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
VIOLAZIONE QUARANTENA
Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 c.p. (Delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e) (“divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus”) è punita ai sensi dell'articolo 260 R.D. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie) , come modificato dal comma 7. (Art. 260. 1. Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. 2. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata.).
NORME FINALI
Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. in commento, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 101 (“Procedimenti definitivi con sentenza irrevocabile”) e 102 (“Trasmissione degli atti all’autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio”) del D. Lgs. 507/1999 (“Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205”).
Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Sono abrogati:
a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis (“ Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”) e 4 (rubricato “Disposizioni finanziarie”).
b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (“A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali”).