Si informa che, a seguito della pubblicazione della delibera n. 59/2020/R/com del 12 marzo 2020, l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA ha disposto uno slittamento di tutta una serie di termini e scadenze in capo agli operatori dei servizi regolati (energia, gas, teleriscaldamento e teleraffrescamento, servizio idrico integrato e rifiuti) a causa della situazione di emergenza sanitaria collegata all’attuale epidemia da coronavirus.
In particolare si segnala che è stato stabilito che il mancato rispetto degli standard di carattere contrattuale e commerciale per l’erogazione dei servizi come conseguenza delle azioni messe in atto dagli operatori per garantire le condizioni di continuità e sicurezza nell’erogazione dei servizi medesimi compatibilmente con le misure di protezione sanitaria del proprio personale dipendente possa essere riferito a ”cause di forza maggiore”: l’effetto immediato è l’automatica esclusione del gestore dall’imputazione di diretta responsabilità e dall’obbligo dell’erogazione di eventuali indennizzi automatici a favore dell’utente finale in caso di mancato rispetto degli specifici standard qualitativi previsti dalla regolazione dei diversi settori (servizio idrico integrato, servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas e di trasporto del gas).
Inoltre, il termine massimo di conclusione delle procedure avviate tramite il servizio di conciliazione dell’Autorità è prorogato da 120 a 180 giorni dalla data di presentazione della domanda di conciliazione completa, tenuto conto della necessità di assicurare a tutti i partecipanti alle medesime procedure la possibilità di parteciparvi nella modalità da remoto (on line) a parità di condizioni su tutto il territorio nazionale.