Territorio

09

mar

2020

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EMERGENZA CORONAVIRUS. DPCM 8 MARZO 2020: PRIME INDICAZIONI DAL MINISTERO DEGLI INTERNI E DALLA PROTEZIONE CIVILE

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Il capo della Protezione Civile ha definitivamente chiarito che quanto previsto dall’art. 1 comma 1, lettera a) DPCM 8 marzo 2020, con riguardo alla necessità di evitare gli spostamenti, in entrata, uscita e all’interno delle aree a contenimento rafforzato (Regione Lombardia le province di cui al medesimo articolo) “non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonchè lo svolgimento delle conseguenti attività”. (vd. allegato).
 
Il Ministero dell'Interno ha intanto fornito le prime direttive ai prefetti per l’attuazione dei controlli nelle medesime aree.
 
In particolare, per quanto concerne gli spostamenti dovuti a esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute, è previsto che le motivazioni vadano attestate mediante autodichiarazione che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro), salvo che le condotte costituiscano più gravi reati.
 
Per le aziende che volessero procedere alla consegna ai lavoratori di un modello di autodichiarazione, in attesa di precisazioni dalle autorità competenti in merito, si allega una possibile traccia da considerarsi in ogni caso provvisoria.