Territorio

02

mar

2020

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

EPIDEMIA DA CORONAVIRUS. NUOVO DPCM. PROROGHE E ULTERIORI DISPOSIZIONI

DIREZIONE, ESG, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO

Per info

Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262
Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214

 
Il provvedimento proroga, modificandone alcune, gran parte delle misure previste in precedenza e ne inserisce delle nuove, il tutto differenziandone l’applicazione a seconda dell’inclusione dei territori negli allegati 1, 2 e 3 del DPCM e di tutto il territorio nazionale.
 
In particolare, il territorio nazionale viene così suddiviso:
  • Allegato 1 - 11 Comuni, non modificati rispetto al precedente DPCM, (cd Zona Rossa)
  • Allegato 2 - Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e le province di Pesaro-Urbino e Savona (cd Zona Gialla) (Alcune disposizioni valide solo per la Lombardia e la Provincia di Piacenza)
  • Allegato 3 - Province di BERGAMO, Lodi, Piacenza, Cremona
  • Tutto il territorio nazionale

Nel raccomandare la lettura integrale del provvedimento si segnala l'articolo 2, che ai commi c) e m) prende in esame gli aspetti relativi ad "eventi" e "riunioni", modificando quanto prescritto nel precedente DPCM

 Da segnalare inoltre l’estensione a tutto il territorio nazionale delle facilitazioni per il lavoro agile e delle misure di prevenzione di cui all’allegato 4:

 
Misure igieniche
a) Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
 
Cessano di produrre effetti il DPCM 23/02/2020, il DPCM 25/02/2020 nonché ogni ulteriore misura, anche contingibile e urgente, adottata ai sensi del DL 23/02/2020.
 
Le disposizioni del decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all’8 marzo 2020.