Territorio

25

lug

2023

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

PREVENZIONE INCENDI. IDROGENO. SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE MEDIANTE ELETTROLISI E RELATIVI SISTEMI DI STOCCAGGIO.

DIREZIONE, ENERGIA, ESG, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ORGANIZZATIVA, SICUREZZA, TERRITORIO

Per info

Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

Nella GU n.169 del 21 Luglio 2023 è stato pubblicato il DM 7 luglio 2023 - "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'individuazione delle metodologie per l'analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi e relativi sistemi di stoccaggio".

Il decreto si applica agli impianti di produzione di idrogeno mediante elettrolisi (elettrolizzatori) e dei relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso ma, previa valutazione del rischio, può essere applicate anche ad attività di produzione e stoccaggio di idrogeno diverse dalle precedenti.

Il Decreto si applica agli impianti di produzione e ai relativi sistemi di stoccaggio di idrogeno gassoso:

a) di nuova realizzazione;
b) esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, limitatamente alle parti interessate dall'intervento.

Non sono richiesti adeguamenti per le attività che alla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall'art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98;
b) siano in regola con gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Nell'Allegato I al Decreto è riportata la Regola Tecnica, estremamente dettagliata e analitica. Al suo interno si segnalano, al paragrafo 6, le condizioni di assoggettabilità al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e le distanze di sicurezza previste:
 

 

Il Decreto entra in vigore a partire dal 21 agosto 2023.