08
set
2020
Per info
Cavalleri Roberta
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Pandolfi Luca
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- Con riguardo agli obblighi previsti dalla ordinanza 12 agosto all’art. 1 commi 1 e 2 per coloro che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta, Spagna (obbligo del test molecolare o antigenico da effettuarsi per mezzo del tampone e obbligo di comunicare immediatamente l’ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio) si prevede che gli stessi non si applichino nei casi previsti dall’art. 6 commi 6 e 7 del DPCM 7 agosto 2020 (esclusioni già previste per la sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero). Resta fermo anche per tali casi, l’obbligo di segnalare l’insorgenza di sintomi COVID-19 con tempestività all’autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni, ad isolamento.
- All’art. 4 comma 1 DPCM 7 agosto, in merito al divieto di spostamento da e per gli Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 DPCM 7 agosto, di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che abbiano transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, nonché di spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’all’elenco F dell’allegato 20, viene introdotta un’ulteriore eccezione “i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva”.
- All’art. 6 (Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero) comma 6 (“A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’art. 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano …”) del DPCM 7 agosto dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: “d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.”.
- Viene interamente sostituito l’allegato 20 (Spostamenti da e per l’estero) del DPCM 7 agosto con l’allegato C del nuovo DPCM.
- L’allegato 15 “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”
- L’allegato 16 “Linee guida per il trasporto scolastico dedicato”