In seguito al c.d. Decreto Milleproroghe (D.L 30.12.2019 n. 162, pubblicato in GU 31 dicembre 2019 n. 305 e convertito con L. 28 febbraio 2020 n. 8), i datori di lavoro sono tenuti a comunicare tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 6, comma 1 DPR 22 ottobre 2001 n. 462 (ovvero verifiche periodiche impianti elettrici di messa a terra e scariche atmosferiche, verifiche periodiche nei luoghi con pericolo di esplosione). Per tali verifiche, l'organismo incaricato dal datore di lavoro corrisponderà all'INAIL una quota pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ex ISPESL) 7 luglio 2005, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
Per far fronte a tale novità, in attesa dell’adeguamento dell’applicativo CIVA, era possibile effettuare la comunicazione via PEC alle UOT Inail territorialmente competenti utilizzando apposito modello (cfr. circ.
2020/49).
L’Inail ha reso ora noto che dal 24 luglio sarà in funzione per tali comunicazioni l’applicativo CIVA: inoltri con modalità differenti verranno pertanto respinti.