Si pubblicano in allegato le due Ordinanze adottate rispettivamente il 4 e il 6 aprile da Regione Lombardia e in vigore sino al 13 aprile. In particolare, per quanto di specifico interesse, oltre a quanto già noto (l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere se stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe, nonché l’obbligo per gli esercizi commerciali aperti di fornire ai propri clienti guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani), si evidenzia che l’ordinanza del 6 aprile con riguardo al commercio effettuato tramite distributori automatici precisa: “sono esclusi dal divieto di cui alla lettera b) del punto 1.2 dell’art. 1 i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale”.
Per le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) si prevede che le stesse debbano essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.
Le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:
- interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
- interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività consentite;
- interventi urgenti per le abitazioni.
I servizi bancari, finanziari e assicurativi (codici da 64 a 66) devono essere svolti utilizzando modalità di lavoro che favoriscano la prenotazione con appuntamenti.
Per completezza, si rinvia alla lettura degli allegati.