Sicurezza

05

mag

2023

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

PUBBLICATO IL DECRETO LEGGE LAVORO. NOVITÀ IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

Con il DL 4 maggio 2023 n° 48, in vigore da domani, sono state apportate alcune modifiche al D. Lgs. 81/2008 (vd. art. 14 del testo in G.U.).
 
In particolare, per quanto di immediato impatto e in prima lettura, si segnalano le seguenti:
 
  • SORVEGLIANZA SANITARIA: l’art. 18 comma 1 lettera a), riguardante gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, viene così riscritto: “a)  nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei  rischi di cui all'articolo 28”; all’art. 25 comma 1 concernente gli obblighi del medico competente, sono inserite le seguenti lettere: e-bis) “in occasione delle visite  di  assunzione,  richiede  al  lavoratore  la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione  del  giudizio  di idoneità”; n-bis) “in  caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo  di  un  sostituto,  in  possesso  dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato”.
  • LAVORATORI AUTONOMI E DATORI DI LAVORO UTILIZZATORI: all’art. 21, tra gli obblighi posti in capo ai componenti dell'impresa familiare, ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del c.c., ai coltivatori diretti del fondo, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e i piccoli commercianti, si aggiunge l’obbligo di utilizzare idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni del Titolo III; all’art. 73 viene aggiunto il comma 4-bis “Il datore di lavoro che fa uso delle  attrezzature  che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo  71,  comma  7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo  idoneo  e sicuro”: pertanto l’obbligo di formazione e addestramento specifico previsto per le attrezzature che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi,  si applica anche laddove fosse il datore di lavoro a farne uso.
  • NOLEGGIO E CONCESSIONE IN USO DI ATTREZZATURE: all’art. 72 (Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso) comma 2 il secondo periodo  viene così sostituito “Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Deve altresi' acquisire e conservare agli atti, per  tutta la durata del noleggio o  della  concessione  dell'attrezzatura,  una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati  conformemente  alle disposizioni  del  presente  Titolo,  dei  soggetti  individuati  per l'utilizzo.”.