Sicurezza

01

mar

2022

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

RADIAZIONI IONIZZANTI. DLGS 101/2020. ISIN-STRIMS. PROROGA DEI TERMINI DELLE MODALITÀ DI REGISTRAZIONE DI GENERATORI DI RADIAZIONI E DI MATERIE RADIOATTIVE NELLE STRUTTURE SANITARIE

DIREZIONE, SICUREZZA

Per info

Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

L’articolo 4, comma 8-septies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 , convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.» (cd Milleproroghe), pubblicato nel Supplemento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale„ n. 49 del 28 febbraio 2022 proroga al 31 marzo 2023, i termini di cui all’articolo 48 comma 4 del Dlgs 101/2020 relativi alle modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell’ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie.

Si riporta di seguito l’attuale formulazione dell’intero articolo 48 del Dlgs 101/2020:

  1. I detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o a specifico provvedimento autorizzativo ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 o ai sensi del presente decreto, sono tenuti a registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN e a trasmettere allo stesso le informazioni sul tipo, le caratteristiche dei generatori di radiazioni e la quantità delle materie radioattive, entro i dieci giorni successivi alla data di inizio della detenzione o dalla data di cessazione della detenzione delle sorgenti stesse.
  2. Le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN sono stabilite nell'allegato XII.
  3. Le amministrazioni e gli enti dello Stato, e in particolare gli organi con funzioni ispettive, hanno accesso al Registro per le rispettive finalità istituzionali.
  4. Entro il 31 marzo 2023, con accordo da concludersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'ISIN, sono stabilite le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere al sito istituzionale dell'ISIN, limitatamente ai generatori di radiazioni e alle materie radioattive impiegate ai fini di esposizione medica nelle strutture sanitarie, con esclusione delle sorgenti sigillate ad alta attività di cui al Titolo VIII.
  5. Nelle more della conclusione dell'accordo di cui al comma 4, le strutture sanitarie che gestiscono pratiche con generatori di radiazioni e sorgenti radioattive tengono un registro aggiornato in cui sono annotati ubicazione, trasferimento e smaltimento delle sorgenti non sigillate e delle sorgenti sigillate non ad alta attività, che mettono a disposizione dell'autorità competente.
  6. Decorso il termine previsto dal comma 4 per la conclusione dell'accordo e fino alla sua conclusione, si applicano anche alle strutture sanitarie le disposizioni dei commi 1 e 2.