07
feb
2022
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
DL 5/2022 E CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 4 FEBBRAIO 2022. NUOVE MISURE CON RIGUARDO ALLE CERTIFICAZIONI VERDI E QUARANTENE
Per info
Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214 r.cavalleri@confindust...
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262 r.fiandri@confindustri...
- In caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione e non necessita di ulteriore richiamo (comma 3).
- Per coloro che sono stati accertati come positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata altresì la certificazione verde da avvenuta guarigione che ha validità di 6 mesi a decorrere dalla guarigione; mentre per coloro che sono guariti in seguito al ciclo vaccinale primario o alla somministrazione della dose di richiamo la certificazione verde da guarigione ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (comma 4bis).
- I soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da meno di 14 gg e i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o siano guariti da più di 120 gg senza dose di richiamo, si applica la quarantena di 5 gg dall’ultimo contatto con il caso positivo al termine della quale dovrà essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con risultato negativo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
- Per i contatti stretti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario: non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione.