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REGOLE PER L’INGRESSO IN ITALIA: CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE SU ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DEL 14 DICEMBRE 2021, DECRETI-LEGGE N.221 DEL 24 DICEMBRE 2021 E N. 229 DEL 30 DICEMBRE 2021

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Il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare contenente alcuni chiarimenti sulle regole per l’ingresso in Italia, previste dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 Dicembre 2021 e dai decreti-legge n.221 del 24 dicembre 2021 e n. 229 del 30 dicembre 2021.

Transiti

  • Per quanto riguarda i transiti aerei, si precisa che tutti i soggetti che, indipendentemente dal Paese di provenienza, non lasciano l’area transiti degli aeroporti, o non soggiornano nel nostro Paese, ma utilizzano come aeroporto di destinazione uno scalo italiano e poi si dirigono alla propria residenza/domicilio esteri, devono presentare all’atto dell’imbarco la certificazione di aver effettuato il tampone secondo la disciplina prevista dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre u.s.
  • Per quanto riguarda i transiti marittimi o terrestri (pullman o treno), per raggiungere uno Stato terzo, vale l’obbligo di presentazione all’atto dell’imbarco della certificazione di aver effettuato il tampone.
  • Per i soggetti che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi confinanti attraverso mezzo privato, per imbarcarsi su un volo o una nave/traghetto in uno scalo italiano con destinazione un Paese estero e permangono in territorio italiano per meno di 36 ore sono esonerati dall’effettuazione del tampone in virtù della deroga che prevede che chi transita in territorio italiano con mezzo privato per meno di 36 ore è esonerato dall’effettuazione del tampone e della quarantena laddove previsti.

Obbligo di compilazione del Passenger Locator Form dPLF in caso di transito.
Si specifica che sono derogati dall’obbligo di compilazione i passeggeri in transito che rimangono all'interno dell'area di transito dell'aeroporto e i passeggeri che transitano in territorio italiano con mezzo privato per raggiungere il porto, l’aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza verso la destinazione finale.

Certificazioni verdi Covid-19

  • Per quanto riguarda la validità delle certificazioni verdi di avvenuta vaccinazione e guarigione, anche se non espressamente specificato, si rimanda alla disciplina prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 e s.m.i. o dal Regolamento europeo in materia di Certificato Covid Digitale dell’UE (Reg. 2021/953 e Reg. 2021/954).
  • Si specifica, inoltre, che sui voli internazionali non sono ammesse le Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Le stesse, invece, possono essere utilizzate per i voli domestici se conformi a quanto stabilito con Circolare del Ministero della Salute prot. 35309 del 04/08/2021. Resta ad oggi possibile presentare certificazioni cartacee dei tamponi antigenici.

Green Pass rafforzato sui mezzi pubblici

  • Le nuove regole in materia di trasporti in vigore dal prossimo 10 gennaio 2022, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che estendono l’obbligatorietà del green pass rafforzato all’accesso ai mezzi di trasporto indicati all’art. 9-quarter, del decreto-legge n.52 del 2021, più precisamente, al comma 1 lett. a) “aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone” non si applicano ai servizi di trasporto internazionali. Pertanto, le norme transfrontaliere per l’ingresso in Italia in vigore restano quelle previste dalla Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021, viceversa valgono quelle del Paese di destinazione per i passeggeri in uscita.
  • Sempre nell’ambito dell’utilizzo del green pass rafforzato sui mezzi di trasporto nazionali, in vigore dal 10 gennaio 2022, ai sensi dell’art. 9 del decreto-legge 22 aprile n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 e s.m.i., si ribadisce che le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione, emesse da uno Stato terzo sono equipollenti alle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione emesse dallo Stato italiano o da uno degli Stati dell’Unione Europea per le finalità previste dalla legge, come in questo caso l’accesso ai mezzi di trasporto. Le certificazioni potranno in tal caso essere presentate in formato cartaceo.
  • La circolare indica anche una serie di Stati terzi che hanno aderito al sistema del Certificato COVID digitale dell’UE e quindi emettono dei certificati interoperabili e verificabili dall’app VerificaC19, già in uso per la verifica del green pass (per gli aggiornamenti https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_it).
  • Si specifica inoltre che le certificazioni di avvenuta vaccinazione o guarigione rilasciate dalle Autorità sanitarie del Canada, Giappone, e Stati Uniti sono equivalenti a quelle dell'Unione europea per l'accesso ad attività e servizi sul territorio italiano e per usufruire dei mezzi di trasporto e possono essere presentate in formato cartaceo o digitale.
  • In conclusione, si ribadisce che l’uso dei certificati vaccinali o di guarigione emessi all’estero per finalità transfrontaliere è normato dall’Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 e dall’Ordinanza del Ministro della salute del 14 dicembre 2021 e s.m.i, e l’uso interno (ovvero all’interno del territorio italiano per le finalità previste dalla legge) dal decreto-legge n.52 del 22 aprile 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 e s.m.i., e dalla Circolare del Ministero della salute del 23 settembre 2021 prot. 0042957.

Obbligo di mascherine FFP2 sui mezzi pubblici
In merito all’introduzione dell’uso sui mezzi pubblici delle mascherine FFP2, ai fini di una tutela maggiore della salute pubblica, si specifica che tale obbligo è vigente anche sui voli internazionali sia che abbiano come destinazione l’Italia sia che partano dall’Italia.

In allegato il testo della circolare del Ministero della Salute.

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