Sicurezza

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dic

2021

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ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE 14 DICEMBRE 2021 - NUOVE REGOLE PER L'INGRESSO IN ITALIA FINO AL 31 GENNAIO 2022

DIREZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, SICUREZZA

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L'ordinanza del Ministero della Salute del 14 dicembre 2021 fissa le nuove misure di contenimento per l'ingresso in Italia valide dal 16 dicembre al 31 gennaio 2022.

Le regole per l’ingresso dall’estero contenute nell’Ordinanza del 22 Ottobre 2021 sono prorogate al 31 Gennaio 2022, con le seguenti modifiche:
È modificata la classificazione degli Stati in diversi elenchi a seconda del rischio epidemiologico, ridefinendo per ciascun gruppo le regole per l'ingresso in Italia.

1. Ingresso da Paesi dell'elenco A
Ad oggi fanno parte di questo elenco la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano. Chi fa ingresso in Italia da un paese dell'elenco A non è soggetto a nessun tipo di limitazione o obbligo di dichiarazione. Le certificazioni di vaccinazione Covid-19 o di avvenuta guarigione rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano sono considerate equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato italiano.

2. Ingresso da Paesi elenco B
Al momento nessuno Stato è compreso in questo elenco.

3. Ingresso da Paesi elenco C
I Paesi dell’Elenco C restano quelli indicati nell’Ordinanza del 22 Ottobre 2021: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Chi ha soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni in un Paese appartenente all'elenco C, può fare ingresso in Italia rispettando le seguenti misure:

a)Presentando al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, il modulo Passenger Locator Form (PLF) correttamente compilato. È possibile esibire il formato digitale o la copia cartacea.
b)Presentando la certificazione verde Covid-19, che attesti l'avvenuta vaccinazione o la guarigione da infezione Covid-19.
c)Presentando esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuati rispettivamente 48 o 24 ore prima dell'ingresso.
In mancanza di valida certificazione verde (punto b), è comunque necessario sottoporsi ad un tampone prima dell’ingresso in Italia (punto c) e ad un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni presso l'indirizzo indicato nel PLF, con al termine un ulteriore tampone molecolare o antigenico.

 

4.Ingresso da Paesi elenco D
Ad oggi fanno parte di questo elenco Argentina, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao. Chi ha soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni in un Paese appartenente all'elenco D, può fare ingresso in Italia rispettando le seguenti misure:

a) Presentando al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, il modulo Passenger Locator Form (PLF) correttamente compilato. E' possibile esibire il formato digitale o la copia cartacea.
b) Presentando al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare i controlli, la certificazione verde COVID-19 rilasciata a seguito di avvenuta vaccinazione da Covid-19 o una equivalente certificazione a seguito di una vaccinazione validata dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA). Le certificazioni possono essere in formato digitale o cartaceo.
c) Presentando esito negativo di tampone molecolare o antigenico effettuati rispettivamente non oltre le 72 o 24 ore prima dell'ingresso in Italia.
d) La validità del tampone molecolare è ridotta a 48 ore per chi arriva dal Regno Unito o dall'Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo).
In caso di mancata presentazione della documentazione attestante la vaccinazione, è obbligatorio sottoporsi ad un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni presso l'indirizzo indicato nel PLF e ad un ulteriore test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
 

5. Elenco D – regole speciali per Ingresso da Canada, Stati Uniti d'America e Giappone
Chi ha soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni in Canada, Giappone o U.S.A., può fare ingresso in Italia rispettando le seguenti regole.

a)Presentando al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, il modulo Passenger Locator Form (PLF) correttamente compilato. E' possibile esibire il formato digitale o la copia cartacea.
b)Presentando la certificazione verde Covid-19, che attesti l'avvenuta vaccinazione validata dall'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) o la guarigione da infezione Covid-19. Tali certificazioni sono riconosciute come equivalenti a quelle previste dallo Stato italiano e dai Regolamenti Europei.
c)Presentando esito negativo di tampone molecolare o antigenico effettuati rispettivamente entro le 72 o 24 ore prima dell'ingresso in Italia.

In caso di mancata presentazione della documentazione attestante la vaccinazione, è obbligatorio sottoporsi ad un periodo di isolamento fiduciario di cinque giorni presso l'indirizzo indicato nel PLF e ad un ulteriore test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.
Le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, Stati Uniti d'America, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate dallo Stato italiano.

 

6. Ingresso da Paesi elenco E
Fanno parte dell'elenco E tutti i Paesi non espressamente indicati negli altri elenchi.
Ad oggi non è consentito recarsi in un Paese dell'elenco E, se non per motivi di lavoro o studio, assoluta urgenza, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza o di una persona con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
L'ingresso in Italia, provenendo da Pese dell'elenco E, è consentito solo per i seguenti motivi.

a)motivi di lavoro o studio, assoluta urgenza, motivi di salute
b)rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza o di una persona con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva
c)per i cittadini UE, cittadini di Stati parte dell'accordo di Schengen o cittadini di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano
d)per i cittadini di Stati terzi con diritto di residenza secondo le disposizioni nazionali o europee o i loro familiari
 

Solo per tali motivi è consentito l'ingresso in Italia rispettando le seguenti misure:
a)Presentando al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, il modulo Passenger Locator Form (PLF) correttamente compilato. E' possibile esibire il formato digitale o la copia cartacea.
b)Presentando esito negativo di tampone molecolare o antigenico effettuati rispettivamente entro le 72 o 24 ore prima dell'ingresso in Italia.
c)Sottoponendosi ad un periodo di isolamento fiduciario di 10 giorni presso l'indirizzo indicato nel PLF ed effettuando un ulteriore tampone molecolare o antigenico al termine di tale periodo.

Per l'arrivo da Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini è confermato il divieto di ingresso fino al 31 Gennaio 2022, come definito nell’Ordinanza del 26 Novembre 2021.

Deroghe.
A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19 e fermo restando l'obbligo di compilazione del PLF, le regole fino ad ora elencate non si applicano a:


a) i casi previsti dall'articolo 51, comma 7, lettere a), b), c), l) ed o) DPCM 2 marzo 2021 (equipaggi dei mezzi di trasporto, personale viaggiante, frontalieri, studenti, ecc)
b) chiunque transiti con mezzo privato nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore.
c) chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza.
d) chiunque entri nel territorio italiano o si rechi in una località estera situata a non più di 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, per una durata non superiore a 48ore, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato. In tal caso non è richiesta la compilazione del PLF

Inoltre, a condizione che non insorgano sintomi da Covid-19, e fermo restando l'obbligo di compilazione del PLF e di sottoporsi al tampone, l'obbligo di isolamento fiduciario è derogato nei casi previsti dall'art. 51, lettere d), e), h), i), m), n) del DPCM 2 marzo 2021, tra cui gli spostamenti all'estero per motivi di lavoro del personale di imprese italiane per un periodo inferiore a 120 ore.


In allegato il testo dell’Ordinanza 14 Dicembre 2021
Testo Ordinanza 22 Ottobre 2022: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/23/21A06358/sg

Per informazioni:
l.bassanelli@confindustriabergamo.it
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