Fondo complementare PNRR - Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”: avviso per l’individuazione delle proposte di intervento finalizzate alla predisposizione del Piano degli interventi ammissibili a finanziamento nella Regione Piemonte e dell’elenco complementare.
Aggiornamento: Rettifica D.D. n. 2258/2021 - DD n. 419 del 15.03.2022, Bur n. 13 del 31.03.2022
Possono presentare proposte di finanziamento i seguenti soggetti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata:
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata sono quelli che ricadono nella disciplina dell’art. 2 della LR n. 3 del 17 febbraio 2010. Sono ammissibili gli interventi su singoli fabbricati in proprietà pubblica al 100% ovvero nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è superiore al 50% in base ai millesimi di proprietà.
Sono ammissibili gli interventi elencati all’art. 1, comma 2-septies del DL n. 59/2021, come modificato dalla L. n. 101/2021, finalizzati alla riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, che hanno ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
Sono ammissibili lavori di:
Per la demolizione e ricostruzione dell’immobile è necessario redigere il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) per sviluppare un confronto comparato tra alternative progettuali di realizzazione di una nuova costruzione in sostituzione o il recupero dell’edificio esistente mediante l’analisi dei costi / benefici.
Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia come definiti all’art. 3 lettere b), c) e d) dal D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” l’importo medio per unita’ abitativa non può eccedere euro 50.000.
Nel caso di frazionamento o accorpamento di unità abitative il numero di alloggi da considerare per il calcolo è quello risultante all’ultimazione dell’intervento. Per la realizzazione di una nuova costruzione in sostituzione di edificio esistente, il finanziamento richiedibile è calcolato sulla base dei massimali di costo vigenti per la “Nuova Edificazione” disciplinati dalla DD 4 marzo 2019 n. 203 “Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Sociale Agevolata e Sovvenzionata a decorrere dal 30 giugno 2018”.
L’importo richiedibile per la nuova costruzione è determinato sulla base della superficie complessiva (sc) moltiplicato il costo unitario a metro quadro secondo la seguente formula: sc x 1.466 euro/mq.
Gli importi di cui sopra ricomprendono i costi per l’eventuale locazione di alloggi da destinare temporaneamente al trasferimento degli assegnatari. Nel caso di utilizzo della riserva finanziaria per l’acquisto di alloggi da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari degli alloggi oggetto degli interventi di ristrutturazione, l’importo massimo a carico del finanziamento, disciplinato dalla DD n. 203/2019, è pari a 2.154,00 euro/mq moltiplicato per la superficie commerciale.
Al fine di consentire una equa distribuzione degli interventi finanziabili, il limite massimo di contribuzione per ogni singolo intervento è pari a euro 2 milioni, fatti salvi interventi di particolare rilevanza proposti dalle ATC sul proprio patrimonio e su quello gestito. Ogni Ente nella domanda può presentare più proposte di intervento.
Scadenza: ore 24.00 del 16 dicembre 2021.
Budget: euro 85.427.077,28
Avviso - DD n. 1780 del 15.11.2021, Suppl. II Bur n. 46 del 18.11.2021
Integrazione - DD n. 2047 del 13.12.2021, Bur n. 1 del 05.01.2022