Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie" - V bando L. n. 338/2000.
Aggiornamento:
I soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento sono:
- a)le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- b)gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario;
- c) gli organismi e le aziende regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l’edilizia residenziale pubblica;
- d)le università statali, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni universitarie di cui all’art. 59, co. 3, della l. 23 dicembre 2000, n. 388;
- e)le università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle suddette università e ad esse stabilmente collegate;
- f) le istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica;
- g)i collegi universitari legalmente riconosciuti;
- h)le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell’art. 2511 e seguenti del Codice civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;
- i) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;
- j) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro con personalità giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto preveda tra gli scopi l’housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie.
Sono ammissibili al cofinanziamento:
- A1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, all’interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, di immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell’ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l’immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;
- A2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti;
- B) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti. La nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in Campus esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del presente decreto;
- C) l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento, con esclusione dell’acquisto, da parte dei soggetti di cui all’art. 3, co. 1, lett. h), i), j) di edifici già adibiti a tale funzione. Le spese per l’acquisto di tali immobili sono ammissibili nei limiti di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
Le richieste di cofinanziamento possono interessare interventi singoli oppure interventi facenti parte di un programma unitario. Il programma unitario, ovvero una richiesta di cofinanziamento che interessa più di un intervento, deve soddisfare il requisito della distanza massima fra immobili compatibile con la fruizione dei servizi in funzione integrata.
Le strutture residenziali universitarie sono destinate prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell’ambito di quelli di cui all’art. 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68.
E' previsto il cofinanziamento fino al 75% del costo totale da parte dello Stato per interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari.
Scadenza: 17 maggio 2022
Budget: 467 milioni di euro (300 milioni a valere sul PNRR - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti – M4C1-R 1.7-27-30).
Bando - decreto Ministeriale n. 1257 del 30-11-2021
Standard - Decreto Ministeriale n. 1256 del 30-11-2021
DM n. 1256 Allegato A