Disposizioni applicative per nuovo credito d’imposta, per attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design (leggi Bilancio 2020, 2021).
Aggiornamento: Novità nella legge di Bilancio 2022
La misura si pone l’obiettivo di stimolare la spesa privata in Ricerca, Sviluppo e Innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e per favorirne i processi di transizione digitale e nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale.
Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito si applica alle spese in Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Attività di ricerca e sviluppo
Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:
Attività di innovazione tecnologica
Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
Attività di design e ideazione estetica
Si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti. A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio. Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico:
Attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati:
Attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale:
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
La base di calcolo del credito d’imposta deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.
Fermo restando il limite massimo di 1,5 milioni di euro per il credito d’imposta complessivamente spettante per le attività di innovazione tecnologica, agli effetti dell’applicazione della maggiorazione dal 6% al 10% della misura del credito d’imposta, si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore.
Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d’imposta, fermo restando il rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità delle spese, si considerano ammissibili le spese rientranti nelle tipologie indicate nei commi 200, 201 e 202 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, imputabili, in applicazione dell’art. 109, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Ai soli effetti dell’individuazione del periodo d’imposta a decorrere dal quale è possibile l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, le spese per la certificazione della documentazione contabile ammissibili ai sensi del comma 205, quinto periodo, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano imputabili allo stesso periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti nelle attività ammissibili.
Il decreto Rilancio ha incrementato per il 2020 l’entità del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, anche in ambito Covid-19, a favore delle imprese che operano:
L’ammontare dell’incentivo varia in relazione alle dimensioni aziendali:
La Manovra 2021 ha confermato queste maggiorazioni per il biennio 2021-2022 a favore delle imprese del Mezzogiorno.
La maggiorazione dell’aliquota del bonus si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento UE n. 651/2014, in particolare dall’articolo 25 in materia di aiuti ai progetti di ricerca e sviluppo.
La legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta, con alcune modifiche:
Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale. La comunicazione è richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.
Novità nella legge di Bilancio 2022:
credito d’imposta ricerca, sviluppo, innovazione, design:
per attività di ricerca e sviluppo:
per attività di innovazione tecnologica:
per attività di design e ideazione estetica:
per le attività di innovazione tecnologica connesse agli obiettivi di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0:
Il 20 maggio 2020 il MISE ha pubblicato un avvertenza sulla comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Il 13 ottobre 2020 il MISE ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito alla dicitura in fattura.
Il 29 dicembre 2020 il MISE ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito al modello di comunicazione.
La legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta, con alcune modifiche.
Con la risoluzione n. 13 del 1° marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”, che deve essere indicato nel modello F24 per usufruire dell’incentivo. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
Codici tributo PNRR - Risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021