L'incentivo intende supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Aggiornamento: Novità nella legge di Bilancio 2022
L'incentivo è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
Per investimenti in altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento), diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.
La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178-2020) ha esteso fino al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 in presenza di specifiche condizioni, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.
L’entità dell'incentivo, diversa da quella precedentemente stabilita dalla legge di bilancio 2020, varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell’anno in cui si effettua l’investimento.
Beni ordinari
Per i beni strumentali “ordinari” o “generici”, cioè diversi da quelli ricompresi nei già ricordati allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta – spettante anche ad esercenti arti o professioni – è riconosciuto nelle seguenti misure:
La norma prevede che il costo agevolabile sia determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Beni materiali Industria 4.0
Per i beni materiali ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
Beni immateriali 4.0
Per i beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 (come integrato dalla legge di bilancio 2018), cioè quelli immateriali - come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, non c’è distinzione temporale: in relazione agli investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), il credito d’imposta è pari al 20% del costo, calcolato su un importo massimo di 1 milione di euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178-2020) ha esteso il credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
In questo caso il bonus è spendibile, sempre in compensazione con F24, in tre quote annuali di pari importo. Per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica soluzione.
Novità nella legge di Bilancio 2022:
credito d'imposta per beni strumentali materiali 4.0 pari al:
L'incentivo riguarda gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
credito d'imposta per beni strumentali immateriali 4.0 pari al:
Tra le spese ammissibili rientrano anche quelle per soluzioni di cloud computing.
Il 20 maggio 2020 il MISE ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito alla comunicazione al ministero
Il 13 ottobre 2020 il MISE ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito alla dicitura in fattura.
Il 29 dicembre 2020 il MISE ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito al modello di comunicazione.
Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 - Modello comunicazione credito d’imposta beni strumentali
Codici tributo PNRR - Risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021