Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

AGEVOLAZIONE | -

MISE: CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

Ambito agevolazione: NAZIONALE
Dimensione beneficiari: CONSORZIO,COOPERATIVA

DESCRIZIONE

L'incentivo intende supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Aggiornamento: Novità nella legge di Bilancio 2022


L'incentivo è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati (allegato A, legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

  • 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 (allegato B, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - ex Iper ammortamento) è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

  • 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Per investimenti in altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento), diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del:

  •  6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione per i beni di cui agli allegati A e B, ovvero di entrata in funzione per gli altri beni.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.

La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178-2020) ha esteso fino al 31 dicembre 2022, ovvero al 30 giugno 2023 in presenza di specifiche condizioni, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale.

L’entità dell'incentivo, diversa da quella precedentemente stabilita dalla legge di bilancio 2020, varia in funzione della tipologia dei beni acquisiti e dell’anno in cui si effettua l’investimento.

Beni ordinari

Per i beni strumentali “ordinari” o “generici”, cioè diversi da quelli ricompresi nei già ricordati allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, il credito d’imposta – spettante anche ad esercenti arti o professioni – è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), 10% del costo, su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali, elevato al 15% per gli strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione di forme di lavoro agile (articolo 18, legge 81/2017)
  • in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), 6% del costo, sempre su un importo massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di 1 milione per i beni immateriali.

La norma prevede che il costo agevolabile sia determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir, e che, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Beni materiali Industria 4.0

Per i beni materiali ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, cioè quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

  • in caso di investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero fino al 30 giugno 2022, se entro il 31 dicembre 2021 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
  • 50% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni
  • in caso di investimenti effettuati dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo):
  • 40% del costo di acquisizione, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni. 

Beni immateriali 4.0

Per i beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 (come integrato dalla legge di bilancio 2018), cioè quelli immateriali - come software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, non c’è distinzione temporale: in relazione agli investimenti effettuati nel corso di tutto il periodo agevolato (dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero fino al 30 giugno 2023, se entro il 31 dicembre 2022 l’ordine è stato accettato dal venditore ed è stato pagato almeno il 20% del prezzo), il credito d’imposta è pari al 20% del costo, calcolato su un importo massimo di 1 milione di euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il credito si applica agli investimenti effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063, della legge n. 178-2020) ha esteso il credito d’imposta agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, oppure entro il 30 giugno 2023, a condizione che al 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

In questo caso il bonus è spendibile, sempre in compensazione con F24, in tre quote annuali di pari importo. Per gli investimenti in beni “ordinari” effettuati nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021 da parte dei soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro, è possibile usufruire del credito in un’unica soluzione.

Aggiornamenti alla misura

Novità nella legge di Bilancio 2022:

credito d'imposta per beni strumentali materiali 4.0 pari al:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
  • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
  • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro

L'incentivo riguarda gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

credito d'imposta per beni strumentali immateriali 4.0 pari al:

  • Fino al 2023: 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • Anno 2024: 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (per investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)
  • Anno 2025: 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro (per investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione)

Tra le spese ammissibili rientrano anche quelle per soluzioni di cloud computing.

Aggiornamenti e link

Il 20 maggio 2020 il MISE ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito alla comunicazione al ministero

Il 13 ottobre 2020 il MISE ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito alla dicitura in fattura.

Il 29 dicembre 2020 il MISE ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito al modello di comunicazione.

Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 - Modello comunicazione credito d’imposta beni strumentali

Codici tributo PNRR -  Risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021


SOGGETTO GESTORE

Ministero dello Sviluppo Economico

BENEFICIARI

grande impresa,media impresa,micro impresa,piccola impresa

SETTORE

agricoltura,alimentare,audiovisivo,commercio,costruzioni,cultura,energia,farmaceutico,ict,industria,sanità,servizi,sociale,trasporti,turismo

FINALITÀ

ammodernamento,innovazione,sviluppo

CONTINENTE

Europa

NAZIONE

ITALY

REGIONE

-

PROVINCIA

-

IMPORTO

0

DATA CHIUSURA

2022-12-31