Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

AGEVOLAZIONE | -

MISE: CREDITO D'IMPOSTA PER FORMAZIONE 4.0

Ambito agevolazione: NAZIONALE
Dimensione beneficiari: CONSORZIO,COOPERATIVA

DESCRIZIONE

Credito d'imposta per la formazione 4.0. introdotto dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205-2017).

Aggiornamento: Codici tributo PNRR -  Risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021


Il decreto reca le disposizioni applicative dell’incentivo fiscale con procedura automatica introdotto, nella forma di credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione, dall’art. 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per talune spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall’attività economica esercitata, comprese la pesca, l’acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali possono accedere al credito d’imposta in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività. Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficoltà, così come definite dall’art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014.

Sono ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0. Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d’imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

  • a) big data e analisi dei dati;
  • b) cloud e fog computing;
  • c) cyber security;
  • d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • e) prototipazione rapida;
  • f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • g) robotica avanzata e collaborativa;
  • h) interfaccia uomo macchina;
  • i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • l) internet delle cose e delle macchine;
  • m) integrazione digitale dei processi aziendali.

Aggiornamenti alla misura

La Legge di Bilancio 2019 ha esteso la disciplina del credito d'imposta per la formazione 4.0 anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. 

Per l'attuazione della misura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018 ed è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020.

La Legge di Bilancio 2019 ha esteso la disciplina del credito d'imposta per la formazione 4.0 anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Le soglie e le aliquote dell'incentivo vengono differenziate in relazione alla dimensione dell'impresa beneficiaria:

  • per le piccole imprese: il credito d'imposta viene attribuito nella misura del 50% delle spese ammissibili, fermo restando il limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • per le medie imprese: il credito d'imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
  • per le grandi imprese: il credito d'imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200.000 euro e nella misura del 30%.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere il limite massimo, pena lo scarto del modello F24. Non si applicano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e quelli di cui all’art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’apposita certificazione e della documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica della sussistenza delle condizioni soggettive di accesso al beneficio, al rispetto dei vincoli comunitari alla conformità delle attività di formazione svolte rispetto a quelle considerate ammissibili dalla disciplina, all’effettività delle spese sostenute, allo loro congruità e ogni altro elemento rilevante ai fini della corretta applicazione del beneficio.

La legge di Bilancio 2021 ha esteso fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta, con alcune modifiche: sono ammissibili anche le spese sostenute per la formazione dei dipendenti e degli imprenditori.

Si considerano ammissibili al credito d’imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Il credito d’imposta spetta in misura pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro; fermo restando, comunque, il limite massimo di 300.000 euro.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014.

Aggiornamenti e link

Con decreto del 4 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 143 del 22 giugno 2018, sono state approvate le disposizioni applicative del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.

La Legge di Bilancio 2019 ha esteso la disciplina del credito d'imposta per la formazione 4.0 anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Con Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 - Paragrafo 3.2 sono stati forniti chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 introdotte con la legge di Bilancio 2019.

Il 20 maggio 2020 il MISE ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito alla comunicazione al ministero

Il 13 ottobre 2020 il MISE ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito alla dicitura in fattura.

Il 29 dicembre 2020 il MISE ha pubblicato una serie di chiarimenti in merito al modello di comunicazione.

Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 - Modello comunicazione credito d’imposta formazione

SOGGETTO GESTORE

Ministero dello Sviluppo Economico

BENEFICIARI

grande impresa,media impresa,micro impresa,piccola impresa

SETTORE

alimentare,audiovisivo,commercio,costruzioni,cultura,energia,farmaceutico,ict,industria,sanità,servizi,sociale,trasporti,turismo

FINALITÀ

formazione,innovazione

CONTINENTE

Europa

NAZIONE

ITALY

REGIONE

-

PROVINCIA

-

IMPORTO

250.000.000

DATA CHIUSURA

2022-12-31