Il decreto del 31 dicembre 2021 ridefinisce le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 maggio 2017, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con i soggetti proponenti e con le amministrazioni pubbliche eventualmente interessate.
Aggiornamento: Sospensione termini I sportello - Decreto direttoriale 11 maggio 2022
Gli Accordi per l'innovazione devono essere diretti al sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione coerenti con gli obiettivi di sviluppo fissati dall’Unione europea e di rilevanza strategica per l’accrescimento della competitività tecnologica di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito di specifiche aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma “Orizzonte Europa".
Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:
I soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, fino a un massimo di 5 soggetti co-proponenti. Possono essere soggetti co-proponenti di un progetto congiunto anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti alle aree di intervento riportate ai numeri 16, 17 e 18 dell’allegato n. 2, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.
Per essere ammissibili i progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nel rispetto dei seguenti limiti e criteri:
Fermo restando l’ammontare massimo delle agevolazioni concedibili, le regioni e le altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici degli Accordi quadro, possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione mettendo a disposizione le risorse finanziarie necessarie alla concessione di un contributo diretto alla spesa ovvero, in alternativa, di un finanziamento agevolato, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi.
Il finanziamento agevolato non è assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre un periodo di preammortamento fino all’ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. È facoltà dell’impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo il relativo piano di ammortamento alle medesime scadenze. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire attraverso il versamento da parte del soggetto beneficiario degli importi dovuti sulla contabilità speciale n. 1726 “Interventi Aree Depresse”.
Il tasso agevolato di finanziamento è pari al venti per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.
Qualora il valore complessivo dell’agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, superi l’intensità massima stabilita dall’articolo 25 del regolamento GBER, l’importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.
Le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica, in termini di capacità di favorire percorsi di innovazione orientati all’accrescimento della competitività e della produttività di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, possono sottoscrivere specifici Accordi quadro con il Ministero.
Al fine dell’attivazione della procedura volta alla definizione degli Accordi quadro, le regioni, le province autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate devono presentare al Ministero una specifica manifestazione di interesse.
Budget: un miliardo di euro.
Le risorse finanziarie rese disponibili tramite l’apertura di due sportelli agevolativi. Il Ministero, con provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, procede a definire le modalità e i termini di apertura di ciascuno degli sportelli per la presentazione delle domande di agevolazioni. Il termine per la presentazione delle domande a valere sul secondo sportello non può essere antecedente a centottanta giorni dalla chiusura del primo sportello agevolativo.
Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata.
Nel caso in cui l’attività istruttoria si concludano con esito positivo, si procede alla sottoscrizione dell’Accordo per l’innovazione.
L’11 maggio 2022 apre il primo sportello per la presentazione delle domande, che devono essere inviate in via esclusivamente telematica dalle ore 10.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it). Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazione e alla documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell’apertura del termine di presentazione delle domande. A tal fine la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal 19 aprile 2022.
Il budget a disposizione per il primo sportello ammonta a 500 milioni di euro.
Possono cofinanziare le iniziative di ricerca e sviluppo presentate a valere sul primo sportello agevolativo esclusivamente le regioni e le altre amministrazioni pubbliche che entro il 3 maggio 2022 hanno sottoscritto l’Accordo quadro.
Il decreto direttoriale dell'11 maggio 2022 dispone, a seguito dell’avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie, la sospensione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione e a valere sul territorio nazionale a partire dal 12 maggio 2022. Restano aperti gli sportelli a valere sulle risorse degli Accordi quadro per la presentazione delle domande di agevolazione per i progetti da realizzare nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Puglia e della Provincia autonoma di Trento.
Decreto ministeriale 31 dicembre 2021 – Accordi per l’innovazione - Ridefinizione procedure
Allegati al DD del 18.03.2022 (I sportello)
Cofinanziamento Regione Lazio - DGR 227 del 21.04.2022 - Bur 36 del 28.04.2022 - p. 390