Con Ordinanza 30 agosto il Ministero della Salute ha adottate le “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento e la diffusione del COVID19 nel trasporto pubblico”, che aggiornano e sostituiscono l’allegato 15 del DPCM 2 marzo 2021 e il relativo allegato tecnico.
Per i servizi di trasporto pubblico dal 30 agosto vigono dunque i coefficienti di riempimento previsti dalle linee guida di cui all’Ordinanza in commento (in via generale, 80%) anche in deroga a quanto previsto dall’art. 31 DPCM 2 marzo 2021.
Interessante evidenziare che l’aggiornamento delle cit. Linee guida si basa sul presupposto della necessità di tener conto della mutata situazione epidemiologica nonché della percentuale di vaccinazione della popolazione nazionale. Allo scopo le linee guida tengono conto della previsione dell’obbligo del green pass in materia di trasporti nei casi già normati dal DL 52/2021, così come modificato dal DL 111/2021.
Tra le misure innovative introdotte, si segnala l’impegno da parte dei viaggiatori a bordo di aeromobili e per i viaggi di lunga percorrenza dell’autocertificazione di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia Covid19 negli ultimi 2 gg prima dell’insorgenza dei sintomi e fino ai 14 gg dopo; tale termine si riduce a 7 nel caso di viaggiatori vaccinati; a ciò si aggiunge l’impegno del viaggiatore di comunicare al vettore e all’autorità sanitaria territoriale competente l’insorgenza sei sintomi COVID19 comparsi entro 8 gg dalla fine del viaggio.