Si allega la circolare adottata dal capo di Gabinetto del Ministero dell’Interno, anticipata dagli organi di stampa, con riguardo ai controlli del green pass. In realtà il provvedimento richiama le disposizioni già previste dal DPCM 17 giugno 2021 in materia di soggetti deputati a tali attività ed in particolare quanto prevede l’art. 13 del DPCM che testualmente riportiamo:
Art. 13. Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC. 1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. 2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati: a) i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94; c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati; f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. 3. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica. 4. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. 5. L'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma. 6. Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche di cui al presente articolo è svolto dai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.”.
La circolare precisa al riguardo che il controllo si svolge in due successive fasi: la prima, da ritenersi obbligatoria, riguarda la verifica da parte dei soggetti deputati al controllo, come sopra identificati, del possesso della certificazione verde; la seconda, ovvero la verifica dell’identità personale, mediante l’esibizione di un documento d’identità, non ricorre in tutte le situazioni, ma è da intendersi discrezionale, salvi i casi di abuso o elusione delle norme, come ad esempio quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione verde. Pertanto, la sanzione prevista dall’art. 13 DL 52/2021 risulterà applicabile solo nei confronti del cliente/avventore, a meno che non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.
La verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 in Italia prevede l’utilizzo dell’app nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Per ogni informazione al riguardo
https://www.dgc.gov.it/web/.
La vigilanza è di competenza delle forze di polizia, nonché del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di pubblica sicurezza.
Si rammenta che le verifiche dovranno in ogni caso avvenire nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza e che il green pass, con riguardo alle attività di ristorazione, non è ad oggi richiesto per i locali all’aperto, nonché per l’asporto e il consumo al banco. Le disposizioni che rendono obbligatorio il green pass per accedere alle attività o servizi di cui di cui al comma 1 dell’art. 9-bis del DL 52/2021, infine, non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
Rimane invece privo di chiarimenti da fonti ministeriali il nodo interpretativo riguardante l’obbligo del green pass nelle mense aziendali.
DL 52/2021. Art. 13. Sanzioni. 1. La violazione delle disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-bis è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 [NDR Salvo che il fatto costituisca reato, sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000]. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. 2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.