Lavoro e previdenza

31

mar

2021

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

ORDINANZA MINISTERO SALUTE 30 MARZO 2021

DIREZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO, TRASPORTI

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, il Ministero della Salute ha emesso una nuova ordinanza che disciplina i rientri dai Paesi di cui all’elenco C del DPCM 2 marzo 2021 a partire dall’1 aprile e sino al 6 aprile prossimo. Ai sensi di tale ordinanza, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 49 (Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero), 50 (Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero), 51 (Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero) e 57, comma 2 (che fa salva l’ Ordinanza del Ministero della salute del 9 gennaio 2021 per Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e del 13 febbraio 2021 per Brasile e Austria, in vigore sino al 6 aprile ) del DPCM 2 marzo 2021, a tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di cui all'elenco C dell'Allegato 20, è fatto altresì obbligo di:
  • sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui all'art. 51, comma 6 del citato DPCM, alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di quarantena presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, dell’art. 51 DPCM 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
  • effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50 del DPCM 2 marzo 2021, le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7, del DPCM, ovvero:
 
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante;
c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5;
h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’articolo 49, comma 5.