17
mar
2021
News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE
RAPPORTO ISS COVID-19 4/2021. VARIANTI E VACCINAZIONI ANTI COVID19
Per info
Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214 r.cavalleri@confindust...
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262 r.fiandri@confindustri...
- MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO NON FARMACOLOGICHE. Secondo l’ISS la circolazione delle varianti, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, non richiede una modifica delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche (distanziamento fisico, mascherine, igiene delle mani, ecc.) in ambito comunitario ed assistenziale. Tuttavia, in base alle informazioni e documenti istituzionali disponibili in merito alle varianti e loro diffusività, ISS ritiene indispensabile rafforzare, attraverso campagne di comunicazione, il rispetto di tutte le misure di controllo non farmacologiche, oltre ad evitare gli spazi chiusi e, nel caso di lavoratori, rispettare tutte le ulteriori misure di prevenzione eventualmente prescritte. In particolare, relativamente al distanziamento fisico si specifica: “ Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo)”.
- MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO FARMACOLOGICHE (VACCINAZIONE). L’ISS raccomanda l’utilizzo costante e rigoroso dei DPI, dei dispositivi medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro per tutti i lavoratori, inclusi gli operatori sanitari, indipendentemente dallo stato di vaccinazione. Analogamente, l’eventuale vaccinazione non esime dal sottoporsi ad eventuali programmi di screening dell’infezione. Ciò in quanto allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, i soggetti vaccinati devono considerarsi potenzialmente in grado di infettarsi con SarS-CoV-2 e di trasmettere il virus ad altri. Pertanto, ogni lavoratore anche in seguito al completamento del ciclo vaccinale, per proteggere sé e gli altri, dovrà continuare a mantenere le stesse misure di prevenzione, protezione e precauzione valide per i soggetti non vaccinati. Le medesime riflessioni conducono l’ISS a ritenere che se una persona viene in contatto stretto con un caso positivo per SARS-CoV-2 (per la definizione di contatto stretto si veda da ultimo Circolare Ministero salute 29/5/2020), questa deve essere considerata un contatto stretto anche se vaccinata, con conseguente applicazione di tutte le disposizioni previste dalle Autorità sanitarie. Quindi, a prescindere dal tipo di vaccino e dal numero di dosi e dal tempo intercorso, la persona vaccinata considerata contatto stretto di un caso, deve pur sempre sottoporsi al periodo di quarantena previsto dalle disposizioni in vigore (attualmente, per asintomatici 10 gg con test antigenico o molecolare negativo effettuato in decima giornata o 14 gg dall’ultima esposizione al caso come da Circolare 12/10/2020; per i contatti di caso Covid19 sospetto/confermato con infezione sostenuti da variante, quarantena di 14 giorni con test molecolare al 14° giorno). E’ dunque fondamentale ricordare a tutti i lavoratori sempre e comunque il rispetto delle misure precauzionali, nonché in caso di comparsa di sintomi compatibili con COVID19, di comunicarlo prontamente nonché di isolarsi e contattare il medico di medicina generale. Brevemente, si evidenzia altresì, rinviando alla lettura del documento per ogni approfondimento necessario, che i contatti stretti di Covid19 prima di poter essere sottoposti a vaccinazione dovrebbero terminare la quarantena; pertanto non possono recarsi presso i centri vaccinali a ciò preposti.