03
mar
2021
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dpcm_02_03_2021.pdf ordinanza_Ministe... ordinanza_Ministe... ordinanza_Ministe...- Viene confermato il contenuto del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali (allegato 12)nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14;
- Permane il divieto di spostamento tra regioni salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E’ comunque consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione;
- L’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, insieme al distanziamento interpersonale e all’igiene costante e accurata delle mani, rimangono le misure fondamentali di contenimento del contagio;
- Permane la forte raccomandazione all’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, anche in attuazione ai Protocolli sopra richiamati;
- sono sospesi i convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni e permane la forte raccomandazione a svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;
- sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, le sagre le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
- I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. Tuttavia, la materia è oggetto di specifica disciplina contenuta nell’art. 25 DPCM in commento. Evidenziamo che, secondo quanto quivi si legge al comma 7: “Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL”;
- Per i trasporti è previsto che a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e trasporto ferroviario regionale (con esclusione del trasporto scolastico dedicato), sia consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% e che detto coefficiente sostituisca quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
- Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della salute 9 gennaio 2021 (limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) e 13 febbraio 2021 (limitazioni all’ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile e dall’Austria), che si trovano nelle situazioni previste all’articolo 51, comma 7, lettere f), m) e n) (“f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a 5; m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore; n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni”) è comunque consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo articolo 51, l’ingresso nel territorio nazionale per ragioni comprovate e non differibili, secondo la seguente disciplina: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 50; b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 dell’ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, alle persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni precedenti, l’ingresso nel territorio nazionale è consentito altresì per raggiungere il domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.
- le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si attengono ai seguenti obblighi (art. 51): a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di cui al comma 2 dell’art. 51; b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c);
- nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20, si applica l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo (art. 51 comma 6). In caso di mancata presentazione dell'attestazione di cui al presente comma, si applicano i commi da 1 a 5 dell’art. 51 (isolamento fiduciario);
- a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di cui all’articolo 50, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell’art. 51 non si applicano nei casi tassativamente indicati dal comma 7.
- Ordinanza 13 febbraio 2021
- Ordinanza 9 gennaio 2021
- Ordinanza 23 novembre 2020
- DPCM 2 marzo 2021 (l’atto completo è altresì disponibile sul sito del Governo)