Lavoro e previdenza

21

dic

2020

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COVID19. DECRETO NATALE E NUOVE ORDINANZE MINISTERO SALUTE PER VIAGGI E INGRESSI IN ITALIA

DIREZIONE, INTERNAZIONALIZZAZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA, TERRITORIO

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Con il DL 18 dicembre 2020 n. 172, in vigore dal 19 dicembre scorso, il Governo ha stabilito le misure in vigore per il periodo natalizio (24 dicembre 6 gennaio), in aggiunta a quanto già previsto dal DL 2 dicembre 2020 n. 158.

Al fine di rendere più semplice la lettura del provvedimento si consiglia di consultare le schede pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della Salute al seguente link; ciò anche per fornire un eventuale supporto informativo ai lavoratori e rispettive famiglie.

Inoltre, con Ordinanza 18 dicembre 2020 in vigore dal 20 dicembre e sino all’adozione di un nuovo DPCM e comunque non oltre il 15 gennaio 2021, il Ministero della Salute ha stabilito nuove restrizioni ai viaggi e relativi rientri. In particolare, per quanto di interesse:
  1. alle persone che, in data compresa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, fanno ingresso in Italia da Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 per motivi diversi da quelli indicati all'art. 6, comma, 1, lettere a), b) e c), (a) esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute) del medesimo decreto, si applicano le misure di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 8 del sopra citato decreto (isolamento fiduciario e sorveglianza attiva), ferme restando le eccezioni di cui al comma 8 del medesimo articolo. Tale disciplina si applica anche alle persone che, nel medesimo periodo, abbiano soggiornato o transitato in Stati e territori di cui all'elenco C per motivi diversi da quelli richiamati e ferme restando le eccezioni di cui al comma 8;
  2. limitatamente al periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del DPCM 3 dicembre 2020;
  3. ai movimenti da e per l'Uruguay si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 del decreto del DPCM 3 dicembre 2020.
Infine, con ordinanza adottata ieri e in vigore dal giorno dell’adozione (20 dicembre) e sino al 6 gennaio, ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more di un successivo DPCM, adottare misure idonee ad evitare l'ingresso di viaggiatori internazionali provenienti dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il Ministero della Salute ha disposto quanto segue:
  1. è interdetto il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  2. sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  3. le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti alla presente ordinanza hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e a sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.