Con Interpello n° 5 del 24 ottobre, il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito posto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha chiarito a quale articolazione territoriale occorra far riferimento con riguardo all’elezione/designazione del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), nonché in quali casi tale individuazione possa avvenire fuori dalla RSU. Al riguardo la Commissione ha ribadito che l’articolazione territoriale di interesse sia quella di “unità produttiva,” così come definita dall’art. 2 lettera t) D. Lgs. 81/2008 ovvero “lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” e che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori la normativa prevede che il RLS sia eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.
Con separato interpello (n° 6), il Ministero del Lavoro ha inoltre definitivamente confermato, come già sostenuto da Confindustria, sulla base anche della Circolare dell’INL del 16 febbraio 2022 n° 1, che le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 con riguardo in particolare all’obbligo dell’aggiornamento biennale del preposto, siano subordinate all’adozione del nuovo (atteso) Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
In allegato i due Interpelli.