Lavoro e previdenza

07

feb

2022

News - IMPRENDITORE - MANAGER - OPERATORE

DL 5/2022 E CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE 4 FEBBRAIO 2022. NUOVE MISURE CON RIGUARDO ALLE CERTIFICAZIONI VERDI E QUARANTENE

DIREZIONE, LAVORO E PREVIDENZA, SICUREZZA

Per info

Cavalleri Roberta
Tel. 035 275 214
Fiandri Roberto
Tel. 035 275 262

Con DL 4 febbraio 2022 n. 5 il Governo ha stabilito alcune novità normative in merito alla disciplina delle certificazioni verdi, in vigore dal 5 febbraio scorso; di seguito le principali per quanto di interesse.
 
Validità del Green Pass in seguito a dose booster o guarigione
 
Modifiche all’art. 9 DL 52/2021:
  • In caso di somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha validità a far data dalla medesima somministrazione e non necessita di ulteriore richiamo (comma 3).
  • Per coloro che sono stati accertati come positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata altresì la certificazione verde da avvenuta guarigione che ha validità di 6 mesi a decorrere dalla guarigione; mentre per coloro che sono guariti in seguito al ciclo vaccinale primario o alla somministrazione della dose di richiamo la certificazione verde da guarigione ha validità a decorrere dall’avvenuta guarigione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo (comma 4bis).
Alla luce di tali modifiche, per la quarantena precauzionale da contatto stretto viene applicato il regime di autosorveglianza anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario (Art. 1 comma 7-quater DL 33/2020).
 
Circolazione stranieri in Italia. Con l’introduzione degli artt. 9bis e 9ter al DL 52/2021, a coloro che provengono da  uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, viene consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il Green Pass Rafforzato previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone (un test antigenico rapido validità 48 ore o molecolare validità 72 ore).
 
Zona Rossa. Ai titolari del Green Pass Rafforzato, anche in caso di classificazione della zona in rosso, è consentita la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, nel rispetto della disciplina della zona bianca.
 
Misure di quarantena
 
Con Circolare, preso atto delle novità introdotte con DL 5/2022, il Ministero della Salute ha aggiornato le misure previste per la quarantena in caso di contatti stretti, che risultano così aggiornate:
  • I soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano completato da meno di 14 gg e i soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o siano guariti da più di 120 gg senza dose di richiamo, si applica la quarantena di 5 gg dall’ultimo contatto con il caso positivo al termine della quale dovrà essere effettuato un tampone antigenico o molecolare con risultato negativo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico. Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
  • Per i contatti stretti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario: non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione.
Per la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema scolastico, educativo e formativo (ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti), si veda l’art. 6 DL 5/2002 in allegato.